Col decreto 13 settembre 2024 sono stati ulteriormente prorogati i termini per la qualificazione dei Tecnici Manutentori Antincendio. Anche questa terza proroga riguarda le disposizioni dell’art. 4 del Decreto Controlli:
- Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati;
- Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.
Come il precedente rinvio, anche questa volta Il decreto di modifica fa slittare di un altro anno il termine per l’applicazione delle suddette disposizioni che entreranno in vigore il 25 settembre 2025. Le ragioni di questa ulteriore proroga risiedono ancora nelle difficoltà operative legate alle procedure di qualificazione del tecnico manutentore antincendio. Infatti, oltre all’organizzazione dei corsi e al reperimento di docenti qualificati, è fondamentale la predisposizione di adeguate sedi di esame dotate di particolari apparecchiature ed impianti e distribuite uniformemente sul territorio nazionale.
Un ulteriore carenza sta nella mancata messa a punto dell’applicazione informatica per la gestione del procedimento di riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore.
Le modifiche all’Allegato II del Decreto Controlli
Il Decreto 13 settembre 2024, oltre a stabilire la suddetta proroga, apporta, all’art. 2, alcune modifiche all’Allegato II del Decreto Controlli.
- Il comma 5, punto 1, viene sostituito con: “I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4, comma 4“;
- Il comma 4, punto 4, viene sostituito con: “Per i soggetti di cui al punto 1, comma 5 (NdR: I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni), la valutazione dei requisiti è svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell’entrata in vigore del presente decreto attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14″.
- Al punto 5 viene aggiunto il comma 5bis che riporta: “La tariffa concernente l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore è determinata nell’importo pari al doppio di quella di cui al punto C dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2012“, ovvero pari a 116,00 euro per ogni partecipante.