Dopo una lunga serie di proroghe, le prescrizioni relative alla qualificazione dei Tecnici Manutentori, previste dal DM 1° settembre 2021, il cosiddetto Decreto Controlli, sono definitivamente entrate in vigore il 25 settembre 2026.
Come avevamo già raccontato nel post “Figura e formazione dei Tecnici Manutentori nel Decreto Controlli”, per acquisire la qualifica, il tecnico deve completare un percorso formativo conforme alle indicazioni ministeriali e superare una valutazione finale. In caso di esito positivo, è il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a rilasciare la qualificazione, con validità nazionale.
Chi, alla data di entrata in vigore del decreto, poteva già vantare almeno tre anni di attività manutentiva documentata, è stato esonerato dal corso e ha avuto accesso diretto alla fase valutativa.
Ma cosa cambia, concretamente, con l’introduzione della figura del Tecnico Manutentore Qualificato? La risposta è in una parola: responsabilità. Prima del 2021, la manutenzione antincendio era obbligatoria per legge, ma non esisteva una qualifica obbligatoria, né un sistema nazionale di certificazione. I verbali di intervento avevano un valore prevalentemente tecnico-operativo e gli obblighi erano concentrata quasi interamente sul datore di lavoro. Con il Decreto Controlli, una quota significativa di responsabilità professionale si sposta sul tecnico che esegue, firma e certifica l’intervento.
Le responsabilità del Tecnico Manutentore Qualificato: due linee interpretative a confronto
Il quadro normativo delineato dal nuovo decreto, integrato dalle normative concorrenti (DM 3 settembre 2021, norma UNI 11224 e D.Lgs. 81/2008), definisce una catena di responsabilità chiara: il titolare dell’attività ha l’obbligo di mantenere in efficienza i presidi antincendio e di far eseguire i controlli; il tecnico qualificato ha l’obbligo di eseguirli secondo la norma, registrarli correttamente e segnalare le anomalie. La firma sul documento di manutenzione non è più un atto formale: è un’attestazione tecnico-professionale con pieno valore probatorio.
In questo contesto, si è sviluppato nel settore un dibattito su come il manutentore debba comportarsi quando, durante un controllo periodico, riscontra anomalie sull’impianto. Sono emerse due posizioni distinte, che è utile esaminare nel dettaglio.
La linea restrittiva
Secondo questa interpretazione, il controllo periodico può essere eseguito solo su un impianto in condizioni di regolare funzionamento. Il ragionamento di fondo è che il controllo serve a verificare l’efficienza dell’impianto: se questo è già guasto, il tecnico non sta verificando nulla, ma semplicemente prendendo atto di una non-conformità già nota. Di conseguenza, in presenza di anomalie significative, il controllo dovrebbe essere sospeso, l’intervento classificato come manutenzione correttiva e il controllo periodico riprogrammato solo dopo il ripristino.
Questa posizione nasce principalmente da un’esigenza di tutela legale del tecnico: firmare un verbale di controllo periodico su un impianto non verificabile potrebbe, in sede di contenzioso, essere interpretato come un’attestazione non corretta. È bene precisare, tuttavia, che questa interpretazione non è esplicitamente prevista né dal DM 1° settembre 2021, né dalla UNI 11224, né da alcuna circolare ministeriale. Si tratta di una lettura prudenziale della norma, con implicazioni operative non trascurabili: aumento degli interventi, rigidità gestionale, possibili contestazioni da parte del cliente.
La linea operativa
Questa interpretazione muove da un principio diverso: il controllo periodico deve essere eseguito comunque, anche in presenza di anomalie, perché il suo scopo è proprio quello di fotografare lo stato reale dell’impianto, incluse le eventuali criticità. La UNI 11224, del resto, prevede esplicitamente che durante il controllo vengano registrate le anomalie: questo implica che la norma contempla la possibilità di eseguire un controllo su un impianto non perfettamente efficiente.
Il verbale di controllo, in questa prospettiva, non è una certificazione di efficienza, ma una registrazione delle verifiche svolte. Il suo esito può essere positivo, ma può anche essere “regolare con anomalie”, “non regolare” o “impianto non efficiente”. L’importante è che rispecchi fedelmente la realtà.
Questa impostazione garantisce continuità della manutenzione, tracciabilità completa degli interventi e — aspetto cruciale — trasferisce la responsabilità del ripristino al titolare dell’attività, che riceve la notifica delle anomalie e deve provvedere.
La posizione di Ekotec Sistemi
In azienda abbiamo analizzato entrambe le interpretazioni e abbiamo adottato la posizione che ci sembrava più coerente col dettato normativo del DM 1° settembre 2021 e con quanto enunciato nella UNI 11224: il controllo periodico va eseguito anche in presenza di anomalie, ma il verbale deve riportarle con chiarezza e l’esito non può essere positivo.
Questa scelta non è lasciata alla discrezione del singolo tecnico: abbiamo definito procedure aziendali precise, criteri di classificazione delle anomalie e modalità specifiche di compilazione dei verbali, fornendo ai nostri tecnici un indirizzo chiaro e strumenti operativi adeguati.
Il vero rischio per un manutentore qualificato, infatti, non è eseguire un controllo in presenza di anomalie, ma eseguire controlli sommari, omettere verifiche, compilare verbali imprecisi o dichiarare efficiente un impianto che non lo è.
La prassi operativa corretta: verificare, documentare, segnalare
Il Decreto Controlli ha reso centrale un concetto che in passato era spesso trattato in modo informale: la tracciabilità documentale. I verbali di controllo, i registri degli interventi e i rapporti di manutenzione non sono più semplici fogli operativi. Sono documenti di sicurezza a tutti gli effetti, che possono essere richiamati in caso di incendio, infortunio, ispezione dei Vigili del Fuoco, audit o procedimento civile.
La prassi operativa corretta per un Tecnico Manutentore Qualificato, da noi suggerita, si articola in tre fasi inscindibili:
- Eseguire tutte le verifiche previste. Il tecnico deve effettuare tutte le operazioni di controllo previste, indipendentemente dallo stato iniziale dell’impianto;
- Redigere un verbale accurato e veritiero. Il verbale deve rispecchiare la realtà: anomalie presenti, verifiche eseguite o non eseguibili, esito complessivo dell’intervento. Un verbale impreciso o non corrispondente allo stato di fatto espone il tecnico a gravi responsabilità professionali;
- Segnalare le anomalie al responsabile dell’attività. Quando le anomalie riscontrate sono tali da compromettere l’efficienza dell’impianto, il tecnico ha l’obbligo di notificarlo formalmente al titolare dell’attività. Questa segnalazione documentata trasferisce la responsabilità del ripristino in capo al committente.
Non tutte le anomalie hanno lo stesso peso. È bene distinguere tra anomalie critiche, che compromettono le funzioni essenziali dell’impianto, e anomalie non critiche, che devono comunque essere registrate, ma non pregiudicano l’operatività del sistema. Questa classificazione consente di calibrare correttamente l’esito del verbale e di fornire al cliente una valutazione tecnica precisa e affidabile.

Esempio pratico: la manutenzione di un impianto IRAI
Per rendere concreto il percorso descritto, prendiamo a riferimento uno degli scenari più frequenti nell’attività dei tecnici: il controllo periodico di un Impianto di Rivelazione e Allarme Incendio (IRAI).
Si tratta di impianti complessi, la cui corretta manutenzione è disciplinata in dettaglio dalla UNI 11224 e che, per la loro funzione critica, richiedono la massima precisione documentale.
Quando un tecnico manutentore qualificato si presenta per un controllo periodico IRAI, lo schema di condotta da seguire è il seguente:
- Verifica preliminare dello stato dell’impianto. Prima di avviare le operazioni di controllo, il tecnico accede alla centrale e verifica lo stato generale: guasti attivi, allarmi in corso, esclusioni programmate, condizioni di alimentazione;
- Classificazione delle anomalie riscontrate. Ogni anomalia viene classificata come critica (es. centrale in fault generale, linea loop interrotta, batteria tampone guasta, zona intera fuori servizio) o non critica (es. singolo rivelatore sporco in area non critica, LED di segnalazione guasto, memoria eventi piena);
- Esecuzione delle verifiche previste. Il tecnico completa tutte le operazioni di controllo eseguibili nelle condizioni date: test dei rivelatori accessibili, verifica delle sirene e dei lampeggianti, controllo delle alimentazioni, prova delle funzioni di allarme e guasto, verifica dei moduli di ingresso/uscita;
- Compilazione del verbale. Se sono presenti anomalie critiche, l’esito non può essere “regolare”: il verbale riporta chiaramente le anomalie, le verifiche non eseguibili e la valutazione tecnica complessiva (es. “impianto non efficiente” o “regolare con anomalie”). Se l’impianto risulta non accessibile o non verificabile, il controllo viene registrato come “non eseguibile”, con indicazione delle motivazioni;
- Notifica formale al titolare dell’attività. Le anomalie critiche vengono segnalate per iscritto al responsabile dell’attività, con indicazione delle azioni correttive necessarie e, ove possibile, dei tempi raccomandati per il ripristino;
- Archiviazione e aggiornamento del registro. Il verbale viene archiviato nel registro dei controlli dell’impianto, garantendo la tracciabilità completa della storia manutentiva.
Questo schema non lascia spazio a interpretazioni personali o a scorciatoie operative. È il risultato delle procedure aziendali che abbiamo definito per i nostri tecnici, proprio per garantire uniformità, correttezza e tutela in ogni intervento.
Conclusioni
Il Decreto Controlli ha ridisegnato il profilo professionale del tecnico manutentore antincendio. Oggi, chi opera in questo settore non può limitarsi a eseguire verifiche tecniche: deve farlo con metodo, documentare con precisione, segnalare con tempestività e aggiornare le proprie competenze in modo continuativo.
Noi di Ekotec abbiamo accolto questa sfida come un’opportunità per consolidare la qualità dei servizi offerti. I nostri tecnici qualificati operano con procedure definite, documentazione standardizzata e percorsi di formazione e aggiornamento strutturati. Non si tratta solo di adempiere a un obbligo normativo: si tratta di garantire ai nostri clienti un servizio affidabile, tracciabile e professionalmente ineccepibile.
Ad oggi, nella nostra squadra, contiamo Tecnici Qualificati per la manutenzione su impianti IRAI, EVAC, idranti, estintori, porte tagliafuoco e impianti sprinkler e sono previsti ulteriori esami di qualificazione nei prossimi mesi. Se sei il responsabile di un impianto antincendio e hai bisogno di interventi di manutenzione qualificata, contattaci per un sopralluogo gratuito.
Operiamo nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Piacenza e, per grandi impianti, in tutto il Nord Italia.



