Il provvedimento sanzionatorio emesso a gennaio scorso dal Garante Privacy nei confronti di un istituto di istruzione milanese, riporta ancora una volta la nostra attenzione sul tema delle telecamere nelle scuole. Da anni ormai videosorveglianza e privacy rappresentano un binomio inscindibile che ha generato numerose sentenze e dato luogo ad altrettante riflessioni.

Come anticipato, l’ultima vicenda trae origine da un incidente avvenuto fra le mura scolastiche e, in particolare, dalla richiesta di risarcimento promossa dai genitori dell’alunno protagonista del fatto nei confronti della società assicuratrice. Nell’ambito di tale azione, infatti, sono state acquisite le registrazioni video dell’episodio e da qui sono emerse le prime irregolarità, poi denunciate all’Autorità Garante.
Ma la domanda che sta a monte e che molti ancora si pongono è se sia lecito o meno installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici.
Partiamo da qui.

È legale mettere le telecamere nelle scuole?

La risposta a questa domanda è si, ma la realtà dei fatti è molto meno semplice di quanto si pensi. L’installazione di telecamere nelle scuole, seppure possibile, è vincolata ad una serie di indicazioni stringenti a cui attenersi in modo scrupoloso per non incorrere in sanzioni.

Nel post “Videosorveglianza nelle scuole: le indicazioni del Garante” abbiamo esaminato i contenuti del vademecum “La scuola a prova di privacy” col quale l’Autorità intende offrire un valido strumento interpretativo a famiglie, studenti, docenti e personale scolastico sul tema della privacy. Al suo interno vi è una sezione specificamente dedicata alla videosorveglianza, tema che rappresenta senz’altro uno dei nodi cruciali nell’ambito del trattamento dei dati.

Presupposti e condizioni dei sistemi di videosorveglianza scolastica

Il presupposto essenziale che rende lecita l’installazione di un sistema di telecamere nelle scuole è la necessità di tutelare l’edificio e i beni in esso contenuti, necessità che deve essere supportata da fatti concreti (avvenuti episodi di vandalismo, tentati furti e simili). Fatto salvo tale presupposto, il funzionamento dell’impianto non deve interferire con le attività quotidiane di alunni, docenti e personale, pertanto dovrebbe essere attivato solo alla fine delle attività scolastiche.

Infine, come per qualunque altro sistema di videosorveglianza, è obbligatorio prevedere un’adeguata informativa con appositi cartelli che segnalino la presenza delle telecamere e contengano le informazioni necessarie stabilite dalla normativa.

Esempio di cartello informativo per la videosorveglianza conforme alla normativa e personalizzato col logo Ekotec. I cartelli sono obbligatori anche nel caso di installazione di telecamere nelle scuole.

Esempio di cartello informativo conforme alla normativa.

Il caso della scuola milanese e i motivi del provvedimento sanzionatorio

Nell’ambito dell’istruttoria relativa alla scuola milanese, il Garante ha rilevato la seguente situazione:

  • nell’istituto è presente un sistema di videosorveglianza composto da due videoregistratori digitali e 38 telecamere;
  • i dispositivi sono posizionati in modo da riprendere gli accessi in corrispondenza dei cancelli, il parcheggio esterno, i box dedicati al deposito di materiali, le scale esterne e i portoni di ingresso/uscita del fabbricato; all’interno le aree inquadrate sono esclusivamente gli atri di accesso ai piani;
  • il tempo di conservazione delle immagini è di 8 giorni nel caso di un videoregistratore e 14 giorni per l’altro, poiché i due apparecchi hanno differente capacità di memoria.

Sebbene non ci fossero telecamere nelle classi e nei corridoi, in considerazione del fatto che la vita scolastica si svolge in tutti i luoghi dell’istituto, comprese le aree di passaggio o stazionamento temporaneo, l’Autorità ha rilevato un trattamento dei dati illecito, sia nei confronti degli studenti che in quelli di docenti e personale. Se i primi, infatti, in quanto minorenni, sono considerati “persone fisiche vulnerabili” e quindi meritevoli di una specifica protezione, i secondi rientrano nel quadro della specifica normativa comunitaria e nazionale sul controllo a distanza dei lavoratori.

In un contesto così sensibile, come anticipato, può risultare lecito l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza solo in casi di stretta indispensabilità, per tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici. In questi casi, però, è fondamentale installare le telecamere solo nelle aree interessate e attivarle esclusivamente negli orari di chiusura, evitando di riprendere lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Infine, come già noto, è obbligatorio segnalare la presenza degli impianti con idonei cartelli informativi.

L’esito dell’attività istruttoria

In conclusione il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali degli studenti e del personale effettuato dall’Istituto, condannando quest’ultimo ad una sanzione di 12 mila euro.
Le motivazioni di tale provvedimento sono sostanzialmente l’assenza di un’idonea base giuridica (come potrebbe essere, ad esempio, il legittimo interesse alla tutela di beni o alla sicurezza delle persone) e il mancato rispetto dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” che impongono un trattamento svolto secondo la legge, etico e comprensibile per l’interessato.

In parole semplici, chi è interessato ad installare delle telecamere nelle scuole deve attenersi alle seguenti indicazioni:

  • avere delle motivazioni solide, legittime e concrete per la realizzazione dell’impianto;
  • limitare le riprese esclusivamente agli scopi dichiarati, evitando di inquadrare minori o lavoratori nello svolgimento delle loro funzioni;
  • segnalare chiaramente la presenza dei dispositivi;
  • limitare al minimo necessario il tempo di conservazione delle immagini (48-72 ore) o motivare con una valutazione d’impatto un eventuale periodo più lungo.

La cura degli aspetti legati alla privacy è una parte integrante della progettazione di sistemi di telecamere ed è per questo che in Ekotec ci avvaliamo dei servizi di consulenti altamente specializzati in materia di protezione dei dati.
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