Il tema della manutenzione è da sempre un argomento centrale del nostro blog, così come della nostra attività professionale. In qualità di installatori di sistemi di sicurezza non smetteremo di ribadire che qualunque impianto, anche il più efficiente e tecnologicamente avanzato, smette di proteggerci se non è adeguatamente conservato, verificato e riparato.
Nell’ambito dei sistemi di allarme, la norma CEI 79-3 ha delineato un quadro che, pur non essendo cogente, chiarisce in modo dettagliato ed esaustivo non solo le necessità, ma anche le modalità di intervento periodico.
Cosa dice la norma CEI 79-3 sui sistemi di allarme
Come anticipato nel post “In vigore da gennaio 2025 la nuova norma CEI 79-3”, la nuova direttiva contiene prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione e rapina.
Il documento affronta passo passo tutte le fasi che portano alla realizzazione di un sistema di allarme, dal sopralluogo preliminare alla consegna.
Nello specifico, vengono esaminati dettagliatamente i seguenti step:
- Analisi delle esigenze del Committente: tranne nei casi in cui sia il Committente a fornire il progetto, assumendosene esplicitamente la responsabilità, è il fornitore che deve supportarlo, compilando l’Analisi del Rischio;
- Sopralluogo preliminare nell’area: insieme alle informazioni date dal Committente, la valutazione delle aree da proteggere (ubicazione, caratteristiche costruttive, destinazioni d’uso, eventuali criticità) è necessaria a quantificare, su una scala da 1 a 4, il livello di rischio dell’area e il relativo Livello di Prestazione;
- Progettazione: sulla base dei requisiti e delle raccomandazioni dettate dalla norma, il tecnico deve sviluppare il progetto secondo i criteri di funzionalità ed efficacia e in conformità alle norme di prodotto, se presenti;
- Calcolo dell’Indice Integrativo di Sicurezza: introdotto per la prima volta dalla norma in oggetto, tale indice serve per quantificare le soluzioni tecniche integrative (nebbiogeno, barriere perimetrali, etc) che, pur non variando il Livello di Prestazione, migliorano le condizioni di sicurezza dell’impianto;
- Predisposizione della documentazione dell’impianto e consegna dell’offerta: nella fase di chiusura del progetto, il responsabile deve predisporre tutti i documenti da allegare all’offerta, fra cui la dichiarazione del Livello di Prestazione, la relazione di progetto, lo schema di principio dell’impianto, lo schema planimetrico e l’elenco di tutti i componenti;
- Realizzazione e consegna dell’impianto: questa è la fase conclusiva del processo che si perfeziona con la consegna al Committente, da parte dell’installatore, della “Dichiarazione di conformità”, redatta ai sensi del DM 37/08.
Dopo aver affrontato tutti gli step fin qui descritti, il documento introduce e svolge dettagliatamente il tema della manutenzione di impianti antintrusione.
Le indicazioni della norma sulla manutenzione di impianti antintrusione
La norma CEI 79-3 conferma che, per garantire nel tempo la corretta funzionalità e l’efficienza dell’impianto, è necessario svolgere una costante e accurata manutenzione ordinaria. Sulla base di una programmazione prestabilita, il Committente deve incaricare l’impresa installatrice, o altra organizzazione qualificata, di svolgere i previsti interventi periodici.
Tali interventi, comprese le verifiche funzionali e i relativi esiti, sono da annotare nel Registro degli interventi sull’impianto. Il documento, riportante gli interventi effettuati in ordine cronologico, deve essere conservato con cura dal Committente e preferibilmente custodito all’interno dei locali protetti. Ogni foglio del Registro riporta la tipologia di manutenzione effettuata e deve essere datato e sottoscritto dall’installatore che si assume la responsabilità dell’attività svolta.
Nel caso in cui, durante le attività di manutenzione, vengano riscontrati malfunzionamenti e/o guasti, l’impresa manutentrice deve provvedere a risolvere gli stessi, segnalando nel mentre la momentanea mancanza di funzionalità dell’impianto.
La norma, relativamente alla manutenzione straordinaria, prescrive, infine, che in seguito ad interventi comportanti modifiche alla progettazione dell’impianto, è necessario emettere una nuova Dichiarazione di conformità.
La manutenzione di impianti antintrusione è obbligatoria?
La norma CEI 79-3, richiamando i commi 1 e 2 dell’articolo 8 del DM 37/08, ribadisce l’obbligo, in carico al Committente, di adottare tutte le misure necessarie a conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto, così come previste dalla normativa vigente in materia. Egli, inoltre, deve assicurarsi che tali lavori siano svolti da imprese abilitate.
Sebbene l’obbligo non sia stringente come nel caso di impianti antincendio, anche per i sistemi antintrusione la mancata manutenzione ha delle conseguenze di varia natura.
I principali rischi in caso di inadempienza sono:
- l’impresa che ha realizzato l’impianto non è più responsabile delle prestazioni e funzionalità dello stesso con conseguente decadenza della garanzia. Ciò comporta la perdita della conformità funzionale e, quindi, della protezione assicurativa;
- In ambito lavorativo, in caso di infortunio o furto con danni a persone causati da carente manutenzione, il datore di lavoro rischia sanzioni penali e amministrative.
Il fatto di avvalersi di personale non qualificato per lo svolgimento delle attività manutentive equivale a omessa manutenzione e dà luogo alle stesse conseguenza sopra elencate.
In Ekotec installiamo e svolgiamo interventi di manutenzione di impianti antintrusione da più di quarant’anni. Se hai bisogno di un partner affidabile e qualificato, contattaci. Operiamo nelle provincie di Parma, Reggio Emilia, Modena e Piacenza e, per grandi impianti, in tutto il nord Italia.



