Installare un impianto di videosorveglianza senza cartelli informativi adeguati e sufficienti espone titolari e datori di lavoro a sanzioni del Garante Privacy. Un recente provvedimento lo conferma in modo inequivocabile.

Quando la videosorveglianza diventa un rischio privacy

La videosorveglianza è oggi uno strumento diffusissimo in negozi, ristoranti, uffici e magazzini. Serve a proteggere il patrimonio aziendale, a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e a tutelare clienti e dipendenti. Eppure, nonostante la sua capillare diffusione, molti titolari del trattamento continuano a gestire gli impianti in modo non conforme alla normativa vigente, esponendosi a sanzioni che potrebbero essere facilmente evitate.

Tra gli errori più comuni ne spicca uno in particolare: pensare che un unico cartello informativo per la videosorveglianza sia sufficiente a segnalare la presenza di più telecamere dislocate in ambienti diversi. Non è così. E il Garante per la protezione dei dati personali lo ha ribadito con un recente provvedimento sanzionatorio.

Il caso: la società di ristorazione sanzionata dal Garante Privacy

Col provvedimento n. 167 del 12 marzo 2026 l’Autorità per la Privacy ha sanzionato una società di ristorazione per una serie di violazioni legate alla gestione dell’impianto di videosorveglianza installato nei propri locali.
Il caso ha preso avvio da un’ispezione della Guardia di Finanza che ha accertato la presenza di cinque telecamere attive con lavoratori presenti nelle aree riprese.
L’istruttoria ha evidenziato tre distinti profili di violazione:

  1. Informativa carente: era stato predisposto un unico cartello informativo per più telecamere distribuite in ambienti e su piani diversi dell’esercizio commerciale. La soluzione adottata risultava quindi insufficiente a informare gli interessati in ciascuna delle aree videosorvegliate;
  2. Assenza di autorizzazione preventiva: l’impianto era operativo già alcuni mesi prima che venisse rilasciata l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, in violazione dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori);
  3. Accesso non protetto alle immagini: il sistema di videosorveglianza era accessibile senza credenziali di autenticazione, rendendo impossibile tracciare gli accessi e limitare la visione alle sole persone autorizzate, in contrasto con gli obblighi di sicurezza previsti dal GDPR.

Il nodo dei cartelli informativi: uno non basta

Tra le tre violazioni contestate, quella relativa ai cartelli informativi merita un approfondimento specifico, perché è la più sottovalutata e, paradossalmente, la più facile da correggere.
Infatti, le indicazioni del Regolamento Privacy sul tema sono estremamente chiare e inequivocabili. In base al principio di trasparenza, il GDPR impone che gli interessati siano sempre informati prima di entrare in una zona videosorvegliata. L’articolo 13 specifica poi le informazioni minime che devono essere rese disponibili.

Per maggiore chiarezza, le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati hanno successivamente precisato come strutturare questa informativa su due livelli:

  • Al primo livello si colloca il cartello di avvertimento visibile che deve essere posizionato prima che l’interessato entri nell’area sorvegliata, approssimativamente all’altezza degli occhi, e deve indicare le finalità del trattamento, l’identità del titolare e i diritti dell’interessato.
  • Al secondo livello si trova l’informativa completa, contenente gli ulteriori dettagli obbligatori che possono essere resi disponibili con altri mezzi facilmente accessibili, come una pagina informativa in reception, un avviso affisso in luogo centrale, un codice QR o un indirizzo web.

Esempio di cartello informativo per la videosorveglianza, personalizzato col logo Ekotec Sistemi di colore blu.

Perché un solo cartello informativo per la videosorveglianza non è sufficiente

Il punto critico emerso nel caso esaminato è proprio questo: il cartello era uno solo, ma le telecamere erano distribuite in tre ambienti, collocati su piani diversi.
Il Garante ha ritenuto questa situazione incompatibile con il principio di trasparenza: un unico avviso non può garantire che tutte le persone che accedono alle differenti aree videosorvegliate siano effettivamente informate prima di entrare nella zona di ripresa.

Già in precedenti provvedimenti l’Autorità aveva precisato che il cartello informativo per la videosorveglianza deve essere posizionato in modo da:

  • coprire ciascun accesso alle aree sorvegliate;
  • consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta dalla telecamera;
  • permettere, ove necessario, di evitare la sorveglianza o di adeguare il proprio comportamento.

Ne consegue che, in presenza di più ambienti — e a maggior ragione se ubicati su piani diversi — ogni area deve essere segnalata da un proprio cartello, posizionato prima dell’ingresso alla stessa.

Conclusione: conformità e adeguatezza dei cartelli per evitare sanzioni

Il provvedimento del Garante Privacy invia un messaggio chiaro a tutti i titolari del trattamento che gestiscono impianti di videosorveglianza: la conformità normativa non si esaurisce nell’installazione fisica delle telecamere, ma richiede un sistema di informativa adeguato, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

Alla conclusione del procedimento, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa di 2.000 euro, tenendo conto della natura colposa della condotta e dell’assenza di precedenti specifici a carico dell’azienda.
La spesa, seppure contenuta, è accompagnata dall’obbligo di conformarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, installando idonea cartellonistica e adottando misure di sicurezza adeguate. Un onere reputazionale che si sarebbe potuto evitare con accorgimenti semplici e di modesto costo.

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