Nel settembre 2023, il Comitato Esecutivo UEFA ha assegnato a Italia e Turchia l’organizzazione congiunta di UEFA EURO 2032.
Tra gli stadi candidati a ospitare le partite figurano impianti storici come il Meazza di Milano, lo Stadio Olimpico di Roma e lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, accanto a strutture di nuova realizzazione previste a Firenze, Bologna e Cagliari.
Un appuntamento così rilevante porta con sé sfide non solo sportive e logistiche, ma anche normative: le strutture che ospiteranno EURO 2032 devono rispondere a standard tecnici elevati, in linea con i requisiti UEFA e con le norme italiane di sicurezza. È in questo contesto che si inserisce il Decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2025.
Il Decreto 24 dicembre 2025: cos’è e a chi si applica
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2025 ed entrato in vigore il giorno successivo, il Decreto stabilisce specifiche norme tecniche per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi dell’art. 9-ter del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 96.
La norma nasce con una finalità precisa: definire uno standard tecnico che garantisca livelli di ordine, sicurezza pubblica e sicurezza antincendio equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente, ma calibrati sulle esigenze specifiche degli impianti destinati a EURO 2032.
Campo di applicazione
Le disposizioni si rivolgono a:
- Impianti sportivi di nuova costruzione;
- Impianti già esistenti, anche se inseriti in complessi con funzioni miste (non esclusivamente sportive);
- Progetti già approvati alla data di entrata in vigore del decreto, anche se i lavori non sono ancora iniziati.
Gli impianti devono inoltre rispettare i regolamenti del CONI e della FIGC. Per tutto ciò che il decreto non disciplina esplicitamente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti compatibili — compresi i richiami al D.M. 18 marzo 1996, contenente norme di sicurezza sugli impianti sportivi.
La struttura del decreto sugli impianti sportivi: l’allegato tecnico
Il cuore operativo del provvedimento è il suo allegato tecnico, che costituisce parte integrante del decreto. L’allegato si articola in 16 sezioni tematiche, che coprono l’intera gamma delle esigenze di un impianto sportivo moderno.
In particolare, la sezione 10 dell’allegato è dedicata alla gestione della sicurezza antincendio degli impianti sportivi e prevede sostanzialmente 2 macro-sezioni che sono quelle di maggiore interesse per chi si occupa di prevenzione incendi.
a) Gestione della sicurezza antincendio
I criteri per organizzare e gestire la sicurezza antincendio all’interno degli impianti sportivi seguono quanto stabilito dal D.M. 2 settembre 2021, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
I responsabili sono il titolare dell’impianto e, per gli impianti con capienza superiore a 10.000 posti, sede di incontri di calcio, la società utilizzatrice e i soggetti responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Questi possono, inoltre, avvalersi di un responsabile interno appositamente incaricato, che deve essere presente durante l’esercizio dell’attività sportiva e nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori.
I soggetti responsabili devono predisporre e tenere aggiornato un “piano di sicurezza” finalizzato a:
- Disciplinare le attività di controllo per la prevenzione degli incendi;
- Garantire la formazione e l’addestramento del personale, incluse esercitazioni su mezzi antincendio e procedure di evacuazione;
- Informare spettatori e atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o emergenza;
- Garantire il funzionamento dei dispositivi di controllo degli spettatori (videosorveglianza, diffusione sonora);
- Assicurare la piena fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- Garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti antincendio e delle strutture;
- Prevedere un registro dei controlli periodici, con annotazione degli interventi di manutenzione relativi a impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendio, dispositivi di sicurezza e controllo — da aggiornare costantemente ed esibire su richiesta degli organi di vigilanza.

La pianificazione delle situazioni di emergenza
Oltre al piano generale di sicurezza, il decreto prevede un “piano di emergenza”, finalizzato a stabilire le azioni da intraprendere in caso di criticità e le procedure per l’esodo del pubblico. Tale piano va aggiornato ogni volta che l’impianto viene utilizzato per manifestazioni diverse da quelle ordinarie.
Inoltre, per coordinare le operazioni in situazioni di pericolo, il decreto prescrive l’istituzione di un “centro di gestione delle emergenze”, situato all’interno degli impianti, ma con accesso diretto dall’esterno e a cielo libero. Tale centro deve ospitare le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di sicurezza, nonché gli strumenti per le comunicazioni con il pubblico, gli addetti antincendio e le Forze dell’Ordine. Esso deve essere sempre presidiato da personale dedicato durante le manifestazioni.
Infine, la segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla normativa vigente e consentire l’individuazione chiara di vie di uscita, servizi di supporto, pronto soccorso e mezzi antincendio.
All’ingresso dell’impianto devono essere esposte istruzioni precise per il pubblico e il personale, accompagnate da una planimetria generale per le squadre di soccorso, indicante scale e vie di esodo, mezzi di estinzione, dispositivi di arresto degli impianti, sistemi di allarme, locali a rischio specifico e spazi calmi.
b) Gestione della sicurezza antincendio nei complessi sportivi multifunzionali
Per i complessi sportivi che comprendono attività diverse da quella sportiva (cinema, centri commerciali, uffici, ecc.), il decreto introduce specifiche prescrizioni aggiuntive.
È obbligatorio istituire una unità gestionale cui spetta il coordinamento di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio. Deve essere individuato un titolare responsabile della sicurezza dell’intero complesso, con funzioni di coordinamento rispetto ai responsabili delle singole attività — che mantengono comunque autonomia gestionale sulle proprie aree.
Il piano di emergenza generale deve essere coordinato con quelli specifici delle singole attività presenti nel complesso, garantendo organicità delle procedure. In caso di esercizio parziale del complesso, devono essere predisposte pianificazioni di emergenza coerenti con la configurazione di utilizzo effettiva.
Conclusioni
Il Decreto sugli impianti sportivi 24 dicembre 2025 rappresenta un passo significativo nel processo di adeguamento degli stadi italiani agli standard richiesti per ospitare un grande evento internazionale come UEFA EURO 2032. Dal punto di vista della sicurezza antincendio, il paragrafo 10 dell’allegato tecnico delinea un sistema integrato e strutturato, in cui la responsabilità è chiaramente distribuita tra titolari, società utilizzatrici e responsabili interni, e in cui la pianificazione preventiva — dai piani di sicurezza ai centri di gestione delle emergenze — assume un ruolo centrale.



