I Vigili del Fuoco il 1° settembre 2025 hanno pubblicato le nuove Linee guida antincendio per impianti fotovoltaici. Lo scopo è quello di fornire a progettisti e gestori una serie di indicazioni tecniche, chiare ed omogenee, a cui fare riferimento. Il documento, infatti, oltre a specificare il campo di applicazione, fornisce istruzioni relative a requisiti al fuoco, layout dei generatori, sistemi di accumulo, manutenzioni e adempimenti.

Gli obiettivi di sicurezza dichiarati sono di ridurre le probabilità di innesco, limitare la propagazione e i danni a cose e persone, facilitare l’esodo e gli interventi di soccorso.

Campo di applicazione

Le Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di impianti fotovoltaici si applicano agli impianti con tensione nominale in corrente continua fino a 1500 V, installati su edifici civili, industriali, commerciali e rurali. Sono comprese anche le pergole, tettoie e pensiline pertinenti, nonché le pensiline indipendenti di parcheggi quando interferenti con attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Sono, invece, esclusi gli impianti a terra, quelli plug & play, quelli di potenza inferiore a 800 W, gli impianti agrivoltaici oltre 100 metri dagli edifici dell’attività e gli impianti a concentrazione su strutture ad inseguimento.

Il documento, fa la distinzione fra impianti incorporati, quelli cioè che ricadono, anche parzialmente, nel perimetro della proiezione in pianta dell’edificio, e impianti non incorporati, ma interferenti.
All’interno degli incorporati, sono individuate due famiglie operative:

  • BAPV (Building Applied PhotoVoltaics): pannelli applicati all’involucro come componenti aggiunti;
  • BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics): pannelli integrati che sostituiscono elementi di chiusura d’ambito.

Pannelli solari installati sul tetto a falda di un capannone, immagine che introduce il tema delle nuova Linee Guida antincendio per impianti fotovoltaici.

Ambiti di esclusione

Come chiarisce la Nota dei Vigili del Fuoco del 10 settembre 2025, le Linee guida non si applicano agli impianti fotovoltaici la cui installazione era già in corso alla data del 1° settembre 2025. In particolare, il documento stabilisce che i soggetti che a questa data avevano già concretamente avviato le procedure per la realizzazione di impianti fotovoltaici, possono completare l’intervento applicando la disciplina precedente.

Per evitare dubbi interpretativi, la nota specifica che si considerano procedure già avviate tutte quelle che ricadono in una delle seguenti situazioni:

  • sia stata presentata comunicazione, SCIA edilizia, CILA o altre istanze ad uffici competenti;
  • siano stati sottoscritti contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell’impianto;
  • sia stata completata la progettazione con specifiche tecniche definitive o siano stati avviati i lavori di installazione.

Contenuti delle Linee guida antincendio per impianti fotovoltaici

Oltre ad evidenziare la necessità di posporre la progettazione ad una valutazione del rischio e di allineare il progetto alla regola dell’arte e alle norme CEI di prodotto e di impianto, le nuove Linee Guida forniscono importanti criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici incorporati o interferenti.

In primo luogo esse danno precise indicazioni sulla reazione e resistenza al fuoco delle diverse parti dell’impianto, suddivise in supporti/strutture e componenti e sistema pannello-copertura/facciata.
Quindi, descrivono il layout dei generatori, specificando distanze, percorsi liberi e accessibilità e delineano le regole relative alle interazioni del sistema fotovoltaico con l’edificio e con gli impianti di sicurezza.

Le linee Guida contengono anche un focus specifico sui sistemi di accumulo, i cosiddetti Bess, di cui vi abbiamo parlato nel post “Batterie al litio e sicurezza antincendio: facciamo il punto”.

Infine, il documento affronta i temi della manutenzione e verifiche periodiche e della documentazione da rendere disponibile in sede di controllo.

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