Videosorveglianza e privacy rappresentano senz’altro un tema centrale del nostro blog. In particolare, abbiamo spesso indagato gli aspetti connessi all’installazione di telecamere in ambito domestico e in ambito condominiale. Fino ad oggi, però, non abbiamo mai delineato la netta distinzione che esiste fra impianti installati da un singolo condomino per fini privati e impianti deliberati dall’assemblea condominiale a tutela delle parti comuni.

Installazione di telecamere per fini esclusivamente personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato tempo fa un vademecum contenente una serie di indicazioni relative alla videosorveglianza in ambito domestico. L’infografica chiariva che l’installazione di telecamere per uso domestico da parte di privati, se ha finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, non è soggetta all’applicazione del GDPR. Ciò nonostante, ci sono alcune regole da seguire:

  • le telecamere devono riprendere solo aree di esclusiva pertinenza;
  • devono essere oscurate porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi;
  • qualora sulle aree riprese insista una servitù di passaggio, deve essere acquisito formalmente il consenso del soggetto titolare di tale servitù;
  • le immagini riprese non devono essere diffuse o comunicate a terzi;
  • non devono essere riprese aree aperte al pubblico;
  • non devono essere riprese aree condominiali o di proprietà di terzi.

Nel caso in cui le riprese debbano estendersi oltre la sfera privata, interessando aree comuni o pubbliche, il trattamento rientrerà automaticamente nella sfera di applicazione del Regolamento Privacy e delle Linee Guida 3/2019.

Impianti di videosorveglianza condominiali

Il principio suddetto è stato recentemente ribadito da una sentenza del Tribunale di Taranto che ha stabilito che: “L’installazione di telecamere da parte del singolo condomino è consentita senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare o della Polizia, purché l’impianto rispetti le prescrizioni del Codice della privacy e le riprese siano limitate alle aree di esclusiva proprietà. Qualora le telecamere riprendano anche parzialmente aree comuni o proprietà di altri condòmini, l’installazione è legittima solo se strettamente indispensabile alla tutela della sicurezza della propria abitazione e limitata alla porzione di spazio comune strettamente necessaria a tale scopo, come nel caso del pianerottolo antistante il proprio appartamento. La ripresa di aree condominiali comuni (cortili, scale, garage) richiede invece una delibera assembleare approvata con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, Codice civile.”

In particolare, l’articolo 1122-ter Codice civile stabilisce che l’installazione di sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni deve essere approvata dalla maggioranza dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Tale delibera, pur legittimando l’installazione dell’impianto, non esonera dal rispetto della normativa sulla privacy, per la quale il condominio rappresenta il titolare del trattamento dei dati e l’amministratore, delegato dall’assemblea, assume il ruolo di responsabile del trattamento, con tutti gli obblighi che ne derivano, compreso il posizionamento di idonea cartellonistica informativa.

Privati e condominio: la differente declinazione di videosorveglianza e privacy

La prima differenza sostanziale fra privati e condominio sta nella gestione delle immagini.
Infatti, nel caso di impianto privato, è il proprietario che conserva e gestisce i dati, assumendosene piena responsabilità.
Lo scopo deve essere esclusivamente quello di garantire la sicurezza di persone e beni privati, senza che ciò violi il diritto alla riservatezza di terzi. La realizzazione di un impianto di videosorveglianza privato dovrà dunque essere preventivamente comunicato all’amministratore e ai condòmini e segnalato da apposita cartellonistica.
L’installazione delle telecamere in facciata è, infine, considerato lecito ai sensi del Codice civile se non altera la destinazione del bene comune, né compromette il pari uso da parte degli altri condòmini.

In ambito condominiale, invece, il trattamento e la conservazione dei dati devono essere gestiti da soggetti formalmente incaricati, come l’amministratore, e le immagini devono essere conservate solo per il tempo strettamente necessario, in genere non oltre 7 giorni che si riducono a 24/48 ore in presenza di dipendenti.

In conclusione, al di là delle differenze fin qui esposte, sia per gli impianti privati che per quelli condominiali vige il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, su cui l’amministratore ha il compito di vigilare affinché ogni sistema di videosorveglianza risulti lecito, proporzionato e adeguatamente documentato.

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