Nell’ambito della sicurezza antincendio, il concetto di rischio rappresenta un tema imprescindibile per qualunque indicazione normativa o disciplina cautelare. Esso, infatti, è stato ampiamente ripreso e approfondito nell’aggiornamento del Codice di Prevenzione Incendi del 2019. In particolare, nell’Allegato I del testo, alla sezione V.1, si chiarisce il concetto di “aree a rischio specifico”.

Definizione di aree a rischio specifico

Per il nuovo codice, l’area a rischio specifico è quell’ambito dell’attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell’attività. In altre parole, esse sono rappresentate da tutti quei luoghi che, per le loro particolari peculiarità, sono caratterizzate da un rischio maggiore, o diverso, rispetto a tutte le altre zone dell’insediamento.

La presenza di queste aree specifiche all’interno dei luoghi di lavoro deve essere determinata dal progettista sulla base delle regole tecniche relative all’attività, della valutazione del rischio incendio e dei seguenti criteri:

a. aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative;
b. aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
c. aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
d. aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto;
e. aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura;
f. aree in cui vi è presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere;
g. aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell’incendio;
h. ambiti dell’attività con rischio ambiente significativo.

Strategie antincendio di mitigazione del rischio

Una volta individuata la presenza di tali aree, è necessario effettuarne la valutazione del rischio specifico, evidenziandone le peculiarità.
Per fare ciò, la norma stabilisce di fare riferimento a tutte le informazioni contenute nei seguenti documenti:

  • schede di sicurezza di sostanze o miscele pericolose;
  • norme applicabili;
  • specifiche e manuali dei fabbricanti degli impianti e delle macchine.

In base ai risultati della valutazione, il progettista, facendo riferimento alla normativa, dovrà stimare l’adozione di una serie di accorgimenti, sistemi impiantistici e costruttivi e procedure gestionali atti a mitigare il rischio.

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