Il Decreto Milleproroghe 2024 dispone diverse proroghe in materia di ambiente, sicurezza, edilizia e antincendio. Nell’ambito della prevenzione incendi, la norma stabilisce di posticipare al 31 dicembre 2024 le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.
Nello specifico, fino alla fine dell’anno, per attuare manifestazioni dal vivo di natura occasionale, come attività di teatro, musica, danza e musical, nonché proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, destinate a un massimo di 2.000 spettatori (prima erano 1.000), basterà presentare la SCIA antincendio.

Spettacoli dal vivo: modalità di presentazione della SCIA

La SCIA antincendio per spettacoli dal vivo, misura già prevista all’articolo 38-bis comma 1 del Decreto Semplificazioni 2020, va presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fatta eccezione per i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici.
Il documento deve riportare:

  • numero massimo di spettatori;
  • luogo in cui si svolge lo spettacolo;
  • orario della manifestazione.

In aggiunta, va presentata anche una relazione di un tecnico professionista che dimostri la rispondenza della manifestazione alle regole tecniche di prevenzione incendi. Esaminata la documentazione, l’autorità competente, se rileva la carenza dei requisiti e dei presupposti, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
Nel caso in cui vengano riscontrate dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o ingannevoli, l’amministrazione può intervenire anche oltre i 60 giorni.

Attività di intrattenimento e spettacolo: la normativa di riferimento

La normativa cui fare riferimento per la compilazione della SCIA è la Regola Tecnica di prevenzione incendi per le “attività di intrattenimento e spettacolo a carattere pubblico. Tali attività, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo, sono riportate alla voce n. 65 del DPR151/2011:

  • attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico;
  • complessi multifunzionali;
  • sale per assistere o partecipare a intrattenimenti o spettacoli vari;
  • scene per la rappresentazione di spettacoli comprensive di palcoscenico, scenari e ulteriori attrezzature.
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