L’incendio avvenuto a dicembre scorso nell’impianto di smaltimento dei rifiuti di Malagrotta a Roma è solo l’ultimo di una serie di episodi in costante aumento. L’accumulo di grandi quantità di materiali di risulta in ambienti chiusi rappresenta di per sé una condizione favorevole per lo sviluppo spontaneo di focolai. A ciò si aggiungano i numerosi episodi di roghi di natura dolosa di cui spesso le discariche sono oggetto. Prevenzione e protezione di tali strutture sono dunque diventate di fondamentale importanza, sia dal punto di vista della ricerca di soluzioni tecnologiche, che da quello della produzione normativa.

Stoccaggio e trattamento dei rifiuti: i riferimenti normativi

Innanzitutto, ricordiamo che le discariche all’aperto di rifiuti solidi urbani non sono soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al contrario, le attività di deposito e lavorazione di rifiuti in fabbricati con superficie maggiore di 1.000 m2 e quantitativo di materiale combustibile superiore a 5.000 kg rientrano fra le attività elencate nell’allegato I al D.P.R. 151/2011. Nello stesso allegato figurano anche i depositi di specifici materiali combustibili, in particolare:

  • depositi di carta, cartoni, stracci o fibre tessili in quantitativo superiore a 5.000 kg;
  • depositi di gomma o pneumatici con quantitativi superiori a 10.000 kg;
  • depositi di materie plastiche in quantità superiore a 5.000 kg.

Nel 2018 il decreto di conversione del D.L. sicurezza (decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113) stabilì le seguenti disposizioni:

  • obbligo per i gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un Piano di Emergenza Interno allo scopo di mitigare le conseguenze degli incidenti e informare adeguatamente i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  • obbligo per il Prefetto competente per territorio, d’intesa con le Regioni e con gli Enti Locali interessati, di predisporre e coordinare l’attuazione del Piano di Emergenza Esterna all’impianto, sulla base delle informazioni fornite dal gestore e seguendo le linee guida dettate dal D.P.C.M. 27 agosto 2021.

La nuova RTV per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti

Nel luglio 2022, è stato pubblicato il decreto di approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. La nuova Regola Tecnica si applica ai siti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli stabilimenti per il trattamento degli stessi. Sono escluse dal campo di applicazione le strutture che gestiscono rifiuti inerti e radioattivi e i centri di raccolta di superficie maggiore di 3000 metri quadri. Il decreto, entrato in vigore nel novembre 2022, prevede l’adeguamento delle attività esistenti entro 5 anni.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio di incendio e la strategia antincendio, i riferimenti normativi principali sono quelli riportati nel Codice di Prevenzione Incendi a cui la nuova regola tecnica aggiunge una serie di indicazioni, complementari o sostitutive.

Il quadro normativo è in continua evoluzione e potrebbe cambiare ulteriormente se venisse approvata la proposta di aggiornamento dell’allegato I al DPR 151/2011, presentata dal Comitato Tecnico-scientifico per la Prevenzione Incendi. Tale proposta prevede, fra le altre, l’introduzione dell’attività n.81, “Stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti […] di superficie lorda complessiva superiore a 3.000 m2 o al chiuso di superficie superiore a 1.000 m2 e con presenza di materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg; […]”

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