L’estate sembra appena cominciata, eppure siamo già alla fine di giugno. Per molti le vacanze sono in arrivo e fra questi ci sarà chi le trascorrerà in hotel. Ma cosa sappiamo della sicurezza antincendio negli alberghi? In passato abbiamo parlato frequentemente di queste strutture poiché sono state oggetto di ripetute proroghe per l’adeguamento antincendio. Oggi facciamo il punto e vediamo quali sono le disposizioni di legge.

Il riferimento normativo principale è costituito dalla Regola Tecnica Verticale V.5 “Attività ricettive turistico-alberghiere”approvata con un decreto del 2016, poi sostituito dal D.M. 16 febbraio 2020. La RTV si riferisce ad alberghi, pensioni, motel, villaggi, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori e case per ferie, con oltre 25 posti letto. Fra queste esistono, però, attività ricettive organizzate in più edifici separati e non comunicanti fra loro, ciascuno da meno di 25 posti letto. Per superare questa apparente incongruenza normativa, la Regola Tecnica è stata ampliata col paragrafo V.5.5 che stabilisce specifiche indicazioni per le attività che si svolgono in più fabbricati, ognuno con meno di 25 posti letto.

Contenuto della Regola Tecnica Verticale

Innanzitutto, le strutture vengono classificate, in base ai seguenti parametri:

  1. numero dei posti letto (p);
  2. massima quota dei piani (h);
  3. caratteristiche dei locali, come spazi privati e comuni, depositi o archivi, locali con carico di incendio specifico, locali tecnici, etc.

Nei capitoli successivi della Regola Tecnica vengono affrontati i temi della valutazione del rischio incendio e della strategia antincendio. In entrambi i casi, il documento fa riferimento al Codice di Prevenzione Incendi, individuando eventuali soluzioni complementari e/o sostitutive.

Nell’ambito della strategia antincendio vengono definite le seguenti misure antincendio:

  • Reazione al fuoco, per cui si richiede una misura più severa per i materiali imbottiti nelle aree TC, cioè quelle in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;
  • Resistenza al fuoco, i cui livelli di prestazione vengono assegnati in  base alle quota di piano e alla tipologia del compartimento (interrato o fuori terra);
  • Compartimentazione, basata su destinazione d’uso e tipologia dei locali;
  • Vie di esodo, le cui caratteristiche si rifanno al capitolo S.4 del Codice di Prevenzione Incendi;
  • Gestione della sicurezza, per cui ogni camera, deve esporre le planimetrie con le vie d’esodo e l’ubicazione delle attrezzature antincendio, nonché procedure di emergenza multilingue;
  • Controllo dell’incendio, per cui si stabiliscono livelli di prestazione minimi, in base alla tipologia degli ambienti, della quota dell’attività e del numero di posti letto;
  • Rivelazione ed allarme, i cui livelli prestazionali variano in base al numero di posti letto e alla quota massima dei piani;
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Sicurezza antincendio negli alberghi

Il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2021, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l’adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto. La proroga era subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, comprovante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni indicate dal D.M. 14 luglio 2015. Ne consegue che la maggior parte degli alberghi dovrebbe aver già intrapreso da tempo i lavori di adeguamento, portando avanti tutte le attività necessarie a soddisfare i dettami del Codice e della Regola Tecnica Verticale.

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