Già quattro anni fa, nel post “Videosorveglianza in condominio, un dibattito ancora aperto”, avevamo affrontato il delicato tema dell’utilizzo di telecamere all’interno di edifici per appartamenti. L’aumento di furti nei condomini, infatti, ha generato nuove esigenze di protezione che, seppur legittime, non possono derogare al rispetto della privacy. D’altronde, se da un lato la Giurisprudenza sembra favorire la tutela della riservatezza, dall’altro il GDPR ha stabilito che seri motivi di sicurezza giustificano sempre l’utilizzo di telecamere.

Ovviamente, l’installazione di un sistema di videosorveglianza, per essere lecito, deve ottemperare ad una serie di regole, fra cui:

  • relativamente alle parti comuni, l’autorizzazione all’impianto deve essere approvata dalla maggioranza dei millesimi dei presenti in assemblea;
  • nel caso di telecamere private, l’angolo di ripresa deve essere limitato agli spazi di pertinenza esclusiva del condomino che la installa;
  • le telecamere installate in una proprietà non possono assolutamente riprendere la finestra del bagno del vicino;
  • deve essere data chiara informativa delle riprese tramite gli appositi cartelli;
  • le immagini devono essere conservate per un periodo limitato (generalmente sette giorni al massimo).

Altro dettaglio da tenere a mente è che le registrazioni possono essere visionate solo dall’amministratore. É diritto dei condomini richiedere di vedere le riprese, ma solo in caso di avvenuti reati e comunque previa denuncia all’autorità competente e richiesta scritta all’amministratore.

Il caso delle telecamere finte in condominio

Nei condomini in cui non si raggiunga la maggioranza o non si possa sostenere la spesa di un “vero” impianto, a volte si sceglie di installare false telecamere a scopo deterrente. Ciò sembrerebbe apparentemente legittimo perché la normativa sulla privacy non si applica se non c’è trattamento di dati personali (come nel caso di apparecchi finti). Questa situazione, però, non rende automaticamente lecito l’utilizzo di tali dispositivi. Il Garante, infatti, con un provvedimento generale del 2004 affermò che “l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione“.

Quindi, seppur non vietate dal Regolamento, le telecamere finte in condominio possono risultare comunque illegittime. Infatti, da un punto di vista legale, si potrebbe verificare la circostanza di un affidamento incolpevole da parte dei soggetti apparentemente ripresi, con conseguenze per il titolare dell’installazione. Tradotto in parole semplici, se un individuo dovesse vedere minacciata la propria sicurezza, dopo aver fatto affidamento sul falso impianto, potrebbe rivalersi sul proprietario dello stesso. Ancora più probabile il rischio di incorrere in una richiesta di risarcimento nel caso in cui vi siano i cartelli informativi. Infatti, che accompagnino o meno la presenza di telecamere finte, essi rappresenterebbero la dimostrazione della non rispondenza fra quanto scritto e il reale stato di fatto.

oppure scrivici per maggiori informazioni