A breve distanza dalla Regola Tecnica per le chiusure d’ambito, il 18 giugno 2022 entrerà in vigore la nuova RTV per edifici di civile abitazione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2022, con Decreto del Ministero dell’Interno, il documento modifica il Codice di Prevenzione Incendi, con l’inserimento del nuovo Capitolo “V.14 – Edifici di civile abitazione”, le cui disposizioni possono essere applicate in alternativa a quelle del Decreto n. 246 del 16 maggio 1987.

Contenuto della nuova RTV per edifici di civile abitazione

La struttura del documento, come per le altre Regole tecniche antincendio, prevede la suddivisione in capitoli:

  1. Campo di applicazione;
  2. Classificazioni;
  3. Valutazione del rischio;
  4. Strategia antincendio.

Nei primi due capitoli viene definito con precisione l’ambito di applicazione della RTV, ovvero gli “edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m.” A seguire vengono introdotte ulteriori distinzioni. La prima è basata sulla massima quota dei piani:

  • HC : h ≤ 32m
  • HD: h ≤ 54m
  • HE: h ≤ 80m
  • HF: h > 80m

La seconda, che suddivide gli edifici in ulteriori categorie, è basata sulla destinazione d’uso:

  • TA: unità adibite a civile abitazione o ad uso esclusivo;
  • TB: unità destinate a piccole attività di tipo civile (artigianali, commerciali, professionali, etc.);
  • TC: spazi comuni come scale, androni, terrazzi condominiali e simili;
  • TM1: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 25 m² con carico specifico ≤ 1200 MJ/m² oppure di superficie lorda ≤ 100 m² con carico specifico ≤ 600 MJ/m²;
  • TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 400 m² con carico specifico ≤ 1200 MJ/m² oppure di superficie lorda ≤ 1000 m² con carico specifico ≤ 600 MJ/m²;
  • TO: locali con affollamento > 100 occupanti;
  • TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  • TZ: altre aree.

Nell’ultimo capitolo la nuova Regola Tecnica tratta il tema della strategia antincendio. Al suo interno vengono definiti anche i requisiti minimi e le caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco, compartimentazioni e vie di esodo. Nei paragrafi a seguire vengono trattate le misure per la gestione della sicurezza antincendio e per il controllo dell’incendio e, infine, vengono definiti i livelli prestazionali per i sistemi di rivelazione e allarme, per l’operatività antincendio e per gli impianti tecnologici e di servizio.

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