Solo qualche settimana fa, nel post “Normativa antincendio: il riepilogo degli ultimi aggiornamenti”, avevamo proposto una sintesi dei provvedimenti che hanno contribuito, negli ultimi due anni, all’ampliamento e riorganizzazione della normativa antincendio.

Dopo aver esaminato i decreti di modifica al Codice, avevamo citato una serie di nuove Regole Tecniche, anticipando che, all’interno di un progetto finalizzato alla realizzazione di un Testo Unico di Prevenzione Incendi, ce n’erano altre in corso di stesura.

La prima di queste è la nuova Regola Tecnica per strutture sanitarie che si pone come alternativa, laddove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi, dettate dal DM 18 settembre 2002.

Approvata con DM 29 marzo 2021, la nuova RTV si applica sia alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto che a quelle di nuova realizzazione e in particolare a:

  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
  • residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².

La nuova Regola Tecnica per strutture sanitarie ha modificato il Codice di Prevenzione Incendi con l’introduzione nell’allegato 1, sezione V, del capitolo “V.11 – Strutture sanitarie”.

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