Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ha elaborato nei mesi scorsi le linee guida n. 3/2019, attualmente in corso di approvazione. Il documento, redatto sulla base delle indicazioni del GDPR, nel più ampio contesto della disciplina del trattamento dei dati, fornisce informazioni specifiche sull’attività di videosorveglianza e cartelli relativi.

Il crescente utilizzo di sistemi di controllo video, se da una parte ha visto crescere l’approvazione di coloro che sono favorevoli ad un incremento della sicurezza, anche a discapito del proprio diritto all’anonimato, dall’altra ha generato molte polemiche circa la reale efficacia ed opportunità di tali mezzi. L’aumento esponenziale dei dati generati dalle riprese, unitamente alle nuove tecnologie, sviluppate per il trattamento degli stessi, comporta inevitabilmente rischi maggiori di usi impropri. Quello che è certo è che le implicazioni fra videosorveglianza e protezione dei dati sono massive.

Contenuti fondamentali delle linee guida n. 3/2019

Le linee guida n. 3/2019 sono state pensate proprio allo scopo di regolare in modo chiaro, trasparente ed inequivocabile, tale delicata disciplina. A partire dai principi fondamentali del GDPR e tramite l’utilizzo di efficaci esempi pratici, il documento definisce e spiega i fondamenti di un impianto di videosorveglianza a prova di privacy:

  • Esistenza di legittimi interessi alla base dell’attività;
  • Reale necessità del sistema;
  • Bilanciamento degli interessi di chi controlla e dei soggetti controllati;
  • Valutazione delle scelte “caso per caso”;
  • Rispetto delle ragionevoli aspettative degli interessati.

Fatte queste fondamentali premesse, vengono affrontati i temi della trasmissione dei dati a terze parti, del trattamento di speciali categorie di dati come quelli biometrici, e dei diritti dei soggetti proprietari delle informazioni.

Videosorveglianza e cartelli informativi

Nell’ultima parte del documento, relativa alla trasparenza e agli obblighi di informazione, vengono date indicazioni molto precise sui contenuti dei cartelli di videosorveglianza.

videosorveglianza e cartelli

Innanzitutto l’informativa è suddivisa in due livelli. Il primo, integralmente riportato nel cartello, deve contenere le seguenti informazioni:

  • Indicazione chiara ed inequivocabile dell’attività di videosorveglianza in corso, esplicitata anche a mezzo di elementi grafici;
  • Identità del titolare del trattamento;
  • Scopo del trattamento;
  • Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), laddove presente;
  • Esistenza dei diritti degli interessati, come l’accesso o la cancellazione dei propri dati personali;
  • Disponibilità e modalità di accesso al secondo livello dell’informativa.

Quest’ultimo punto può essere esplicitato con l’utilizzo di QR code o riferimenti a siti internet, ma dovrebbe essere possibile accedere ad ulteriori informazioni anche senza il ricorso al digitale, tramite documenti cartacei, reperibili presso il banco informazioni o la reception dell’azienda titolare del trattamento, oppure telefonicamente.

Nel primo livello dell’informativa possono essere aggiunte anche ulteriori indicazioni, ad esempio relative alla trasmissione dei dati a terze parti o al periodo di conservazione.

Infine, oltre a regolarne il contenuto, le linee guida suggeriscono anche quale dovrebbe essere la posizione migliore dei cartelli. Essi infatti andrebbero posizionati ad una distanza ragionevole dai luoghi monitorati per consentire a chiunque di venire a conoscenza delle attività di video ripresa prima di entrarvi. Non è necessario quindi specificare l’esatta collocazione delle telecamere, ma dare un’idea chiara di quali siano le aree oggetto di videosorveglianza.

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