Come avevamo riportato nel post “I nuovi termini per l’adeguamento antincendio di asili, scuole e università”, il Decreto Milleproroghe 2022 aveva stabilito che gli istituti di formazione suddetti dovessero adeguarsi alle norme di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2024.

Successivamente, il Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, il cosiddetto Milleproroghe 2025, ha ulteriormente rinviato tale data, fissando la scadenza al 31 dicembre 2027.
I fabbricati sottoposti ai nuovi  termini sono:

  • gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, per i quali non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento;
  • gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del D. Min. Interno 16/07/2014;
  • gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché dei locali e delle strutture ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy.

Adeguamento antincendio Università: le indicazioni del Decreto 14 agosto 2025

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 settembre, e in vigore dal giorno successivo, stabilisce nuove indicazioni e scadenze per l’adeguamento antincendio di università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Il provvedimento delinea un percorso a tappe fino al 31 dicembre 2027 e introduce misure gestionali da adottare fino al completamento degli interventi per compensare i rischi derivanti dalle carenze ancora presenti.
In particolare, il Decreto prevede, all’articolo 1, le seguenti scadenze:

  • entro il 31 dicembre 2025, i responsabili delle attività devono richiedere al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio la valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell’attività;
  • entro il 31 dicembre 2025, si deve presentare allo stesso Comando la segnalazione certificata di inizio attività che attesti l’attuazione di almeno una delle disposizioni previste dal DM 26 agosto 1992 relative a impianto elettrico, illuminazione di sicurezza, impianto di diffusione sonora e allarme, estintori, segnaletica di sicurezza e norme di esercizio;
  • entro il 31 dicembre 2027, devono essere attuate tutte altre indicazioni del suddetto decreto e deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, attestante il completo adeguamento.

L’articolo 2 introduce la questione dei provvedimenti necessari a contenere il rischio incendio, in attesa che i lavori di adeguamento siano completati. Esso prevede:

  1. che i responsabili delle attività, in attesa del completamento dei lavori, individuino idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio derivante dalla non completa osservanza delle disposizioni antincendio;
  2. che tali misure siano individuate dai responsabili sulla base della specifica valutazione del rischio dell’attività.

Vista dalla cattedra di un'aula universitaria, con le uscite di emergenza sul fondo, immagine che introduce il tema dell'adeguamento antincendio università.

Le principali misure gestionali di mitigazione del rischio

A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano alcune delle principali misure gestionali:

  • Ridurre il carico di incendio, cercando di riportarlo entro valori compatibili con le caratteristiche reali di resistenza al fuoco delle strutture;
  • Eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
  • Contenere l’affollamento dell’attività affinché sia compatibile col sistema di vie di esodo esistente;
  • Organizzare e attuare una costante attività di sorveglianza;
  • Aumentare il numero di lavoratori deputati alla lotta antincendio, prevenzione incendi e gestione del piano di emergenza;
  • Garantire che i lavoratori suddetti frequentino il corso di formazione antincendio e ottengano l’attestato di idoneità tecnica;
  • Informare i lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio;
  • Programmare almeno due esercitazioni antincendio all’anno, in aggiunta alle consuete prove di evacuazione;
  • In presenza di cantieri interni, integrarne le misure specifiche col piano di emergenza.

L’attuazione di tali misure deve essere riportata nel registro dei controlli e resa prontamente disponibile alle autorità competenti quando necessario.

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