Per anni l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici è stato rinviato. Il decreto 31 marzo 2026 cambia approccio: non più proroghe indefinite, ma scadenze certe, obblighi verificabili e responsabilità chiare per chi gestisce gli edifici.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2026, non introduce nuove regole tecniche: le norme di riferimento restano quelle già in vigore, a partire dal DM 26 agosto 1992. La vera novità sta nel metodo. Si passa da un sistema basato su continui rinvii a un iter strutturato, con tappe intermedie misurabili e un termine finale non derogabile.

Il percorso in due fasi

Come anticipato, l’elemento centrale della norma è rappresentato dalla definizione di un percorso di adeguamento articolato in due fasi, entrambe caratterizzate da obblighi documentali e verificabili.

Entro nove mesi dalla pubblicazione del decreto, gli enti proprietari degli edifici devono presentare ai Vigili del Fuoco una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che attesti l’installazione di una serie di presidi, atti a garantire il raggiungimento di un livello minimo di sicurezza:

  • illuminazione di emergenza
  • impianti di allarme
  • estintori
  • segnaletica di sicurezza
  • rispetto delle norme di esercizio

Queste misure devono essere operative indipendentemente dallo stato complessivo dell’edifici.

Da questo moneto in poi ha inizio la seconda fase che si conclude col termine finale entro cui va completato l’adeguamento integrale alle disposizioni del DM 26 agosto 1992.
Alla data del 31 dicembre 2027 va presentata una nuova SCIA che certifica la piena conformità. Non si tratta solo di realizzare i lavori: occorre dimostrarne l’effettiva attuazione con documentazione verificabile.

Questo schema supera la logica del “tutto o niente” che aveva finora paralizzato molti interventi. Chi non riusciva a completare l’adeguamento in un’unica soluzione tendeva a non iniziare affatto. Ora è possibile — e obbligatorio — procedere per gradi, ma con impegni documentali precisi a ogni tappa.

Nessuna deroga alla sicurezza durante i lavori

Uno degli aspetti più rilevanti del decreto 31 marzo 2026 è l’obbligo di gestire il rischio durante il periodo transitorio. Non è più ammissibile che un edificio non conforme continui a operare senza che vengano attuate azioni atte a ridurre il rischio fino al completamento dei lavori.
L’articolo 2 impone l’adozione di idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo, derivante dall’incompleto processo di adeguamento antincendio.
A titolo esemplificativo, alcune di queste misure sono:

  • limitare il carico di incendio, coerentemente con le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
  • eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
  • ridurre l’affollamento per mantenerlo compatibile con le vie di esodo disponibili;
  • organizzare una costante attività di sorveglianza che accerti, tramite controlli visivi, la permanenza delle normali condizioni operative;
  • potenziare il numero di addetti antincendio formati con corso specifico (tipo 3-FOR) e attestato di idoneità tecnica;
  • eseguire almeno due prove di evacuazione aggiuntive all’anno;
  • aggiornare il piano di emergenza con procedure specifiche, se sono in corso lavori nell’edificio.

Tutte queste attività vanno annotate nel registro dei controlli e la valutazione del rischio incendio aggiornata deve essere sempre disponibile per le verifiche delle autorità.

Chi è responsabile e di che cosa

Il decreto rafforza in modo netto la responsabilità degli enti locali proprietari degli edifici e delle istituzioni scolastiche, ciascuno per le proprie competenze. Non basta realizzare gli interventi: occorre pianificarli, avviarli entro i termini, presentare le SCIA e mantenere la documentazione aggiornata. La responsabilità è al tempo stesso operativa, amministrativa e probatoria.

Le autorità competenti potranno verificare non solo la correttezza formale delle comunicazioni presentate, ma anche la reale corrispondenza tra quanto dichiarato e le condizioni effettive dell’edificio. Si tratta di un sistema di compliance dinamica, che non si esaurisce in un adempimento una tantum, ma richiede monitoraggio continuo.

Quali sono i rischi del mancato adeguamento

Le scadenze sono vincolanti e non più soggette a proroghe. Chi non si adegua nei tempi previsti va incontro a sanzioni amministrative e, soprattutto, espone studenti, docenti e personale ATA a rischi reali.
Affidarsi a professionisti permette di costruire un piano di adeguamento sostenibile, ottimizzare i costi e rispettare le scadenze senza trovarsi in situazioni di emergenza gestionale.

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