Come prevedibile, a seguito del disastro di Crans Montana, i controlli sui locali pubblici sono stati intensificati in tutta Italia. Una delle conseguenza di questa attività di sorveglianza è stata la chiusura di alcuni esercizi, fra cui lo storico Piper di Roma.
È deplorevole che si corra ai ripari solo ora, dopo i tragici eventi avvenuti in Svizzera, ma è fondamentale fare di tutto affinché certi episodi non accadano più.
Vediamo dunque cosa stabiliscono la prassi e la normativa, laddove applicabile.

Locali pubblici generici e locali di pubblico spettacolo e trattenimento

La prima e fondamentale distinzione da fare è quello fra locali pubblici generici e locali di intrattenimento. A tal proposito, solo pochi giorni fa, il Ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare n. 674 del 15 gennaio 2026, avente per oggetto l’inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Lo scopo del documento è quello di fornire indirizzi uniformi ai Comandi dei Vigili del fuoco per la corretta classificazione, ai fini antincendio, delle attività di bar e ristorazione rispetto a quelle di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Le due attività, infatti, sono soggette a obblighi normativi diversi e quindi devono essere opportunamente individuate e trattate.

Locali pubblici generici e relativi riferimenti normativi

I locali pubblici generici sono quei locali destinati alla somministrazione, ristorazione, commercio e uffici, aperti al pubblico, ma non destinati a spettacoli o attività di intrattenimento.
Essi possono ospitare musica dal vivo o altri spettacoli, purché questi eventi risultino accessori e non prevalenti rispetto all’attività principale.

I bar ed i ristoranti, in generale, non sono soggetti ad una specifica regola tecnica di prevenzione incendi e, quindi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, che deve essere presentata e redatta dal datore di lavoro sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021 (Decreto Controlli). Tali criteri hanno lo scopo di individuare le misure tese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Nel caso in cui, all’interno di questi locali, l’intrattenimento diventi una componente prevalente dell’attività oppure comporti una trasformazione funzionale degli spazi, è necessario rivedere l’inquadramento ed eventualmente valutare l’assoggettamento alle Regole Tecniche per i locali di pubblico spettacolo.

Locali di pubblico spettacolo e trattenimento

I locali di intrattenimento, sono strutture fisse (teatri, cinema, sale da ballo) o temporanee (aree all’aperto, palchi) dove si svolgono spettacoli, concerti, congressi, manifestazioni sportive o eventi danzanti. Al loro interno normalmente sono installate diverse tipologie di strutture come palchi, tribune o piste da ballo ed è prevista una grande affluenza di pubblico. In virtù della loro maggiore complessità strutturale, ma soprattutto del potenziale affollamento, questa tipologia di locali è soggetta a più rigorosi controlli di prevenzione incendi e a norme specifiche, le cosiddette Regole Tecniche.
In particolare, per tali attività, trovano applicazione:

• il D.M. 19 agosto 1996, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
• il D.M. 22 novembre 2022, “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”, contenente la “Regola Tecnica Verticale V.15;
• il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Regolamento di prevenzione incendi, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 mq.

Aspetti fondamentali da valutare per la sicurezza antincendio nei locali pubblici

Da quanto detto finora, risulta evidente che, ai fini della sicurezza antincendio, la prima cosa da fare è individuare con quale tipologia di locale pubblico abbiamo a che fare, sia che si tratti di uno spazio esistente sia che si tratti di nuova costruzione. Una volta effettuata questa classificazione si potrà stabilire a quale norma fare riferimento. In entrambi i casi sarà necessario svolgere una serie di valutazioni sulle vie di esodo, sui materiali e sulla formazione del personale addetto.

Infine, un altro aspetto fondamentale che viene spesso tralasciato è quello relativo alla manutenzione periodica e ai controlli su impianti e attrezzature antincendio.
In qualità di installatori e manutentori di sistemi di sicurezza, l’abbiamo detto molte volte: qualunque soluzione, anche la più efficace, diviene inutile se non è sottoposta ai necessari interventi manutentivi. Questo è ancora più vero quando si parla di impianti antincendio che, in caso di malfunzionamento o vetustà, possono comportare gravissimi danni a cose e persone.

Ci auguriamo che, alla luce dei più recenti e drammatici avvenimenti, proprietari e gestori di attività di intrattenimento scelgano di investire sulla sicurezza dei loro locali e comprendano l’importanza vitale di una buona progettazione antincendio e di una costante manutenzione.

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