L’8 luglio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 20 giugno 2025, contenente, all’Allegato I, la Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con la dicitura rete stradale transeuropea si intendono tutte quelle infrastrutture che l’Unione Europea sta sviluppando per creare un’unica rete di trasporti integrata tra tutti gli Stati membri. Ne consegue che il campo di applicazione del Decreto riguarda le gallerie facenti parte della viabilità nazionale, con l’esclusione di quelle relative ai “corridoi” europei.

Gli obiettivi del decreto sulle gallerie stradali non transeuropee

All’articolo 2 vengono definiti gli obiettivi di sicurezza primaria, relativi alla salvaguardia di cose e persone, che sono alla base della norma:

  1. minimizzare le cause di incendio;
  2. garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti;
  3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio;
  4. assicurare la possibilità che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi;
  5. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

L’ambito di applicazione della norma

Il testo dell’articolo 3 chiarisce, invece, gli ambiti di applicazione del decreto:

  • Le disposizioni tecniche di cui al Titolo I dell’allegato 1 si applicano alle gallerie stradali di nuova realizzazione, non appartenenti alla rete stradale transeuropea.
  • Le disposizioni tecniche di cui al Titolo II dell’allegato 1 si applicano alle gallerie stradali in esercizio, non appartenenti alla rete stradale transeuropea.

Sempre all’articolo 3 è specificato che il Responsabile delle Attività, nel caso in cui lo ritenga necessario a causa di particolari fattori di rischio, può adottare ulteriori misure di sicurezza in aggiunta a quelle previste dalla Regola Tecnica.

Termini temporali di applicazione della Regola Tecnica

Gli articoli 6 e 7 stabiliscono, infine, i termini temporali per l’entrata in vigore della norma e l’applicazione di quanto stabilito dalla Regola Tecnica. In particolare, l’entrata in vigore viene fissata al 30esimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda, invece, l’applicazione dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dall’Allegato 1, le tempistiche saranno le seguenti:

  • alla data di entrata in vigore del decreto, le gallerie stradali non transeuropee dovranno essere adeguate alle misure gestionali di cui al punto 5.1;
  • entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, sarà necessario l’adeguamento alle indicazioni volte a favorire l’intervento dei soccorsi di cui al punto 4.3, comma 1, e al punto 5.2;
  • a un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, sarà la volta delle istruzioni finalizzate a favorire l’autosoccorso di cui al punto 4.2.1, comma 1, lettere a) e b);
  • entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, tutte le rimanenti misure.

Al termine di ciascuno degli adeguamenti suddetti o alla scadenza dei rispettivi termini previsti, andrà presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

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