La sezione Lavoro della Corte d’Appello de L’Aquila ha recentemente stabilito che, in caso di fondato sospetto, sono legittime le videoregistrazioni ai fini del licenziamento disciplinare.

Il caso riguarda il procedimento a carico di un lavoratore assunto come presidiante presso un centro di selezione rifiuti. Dalle riprese video effettuate nell’impianto da una società investigativa privata, incaricata da un’azienda appaltante, risultavano delle irregolarità. In particolare, emergevano delle modifiche non autorizzate ai risultati delle operazioni di pesatura dei rifiuti.
Il dipendente, pur non partecipando in modo stabile e continuativo alle attività illecite dei colleghi, era venuto meno al suo compito di presidiante, omettendo di segnalare le anomalie. Tale omissione, inoltre, aveva contribuito all’immissione nel sistema informatico di dati non conformi.

La Corte ritiene legittime le videoregistrazioni ai fini del licenziamento disciplinare

Nell’ambito del procedimento, le riprese video non sono state considerate come un controllo a distanza dei lavoratori, ma come strumenti di tutela del patrimonio aziendale.
Richiamando precedenti sentenze in materia di controlli difensivi basati su fondato sospetto di illecito, la Corte aveva ritenuto i filmati  ammissibili come prova documentale in giudizio.

L’osservazione sollevata dal lavoratore circa la presunta violazione della normativa sulla privacy, era stata, inoltre, ritenuta inammissibile, in quanto non sollevata nel primo grado di giudizio. In aggiunta, anche dal bilanciamento degli interessi risultava primaria la tutela del patrimonio aziendale.

Sulla base di queste premesse, la Corte, con la sentenza n. 79-2025, ha stabilito che “Tale atteggiamento disonesto è stato ritenuto una grave violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza, con un impatto negativo sul rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, e per tale motivo, il licenziamento per giusta causa è stato ritenuto proporzionato e conforme alla normativa“.

Più in generale, la sentenza conferma la possibilità di utilizzare in sede giudiziale le video riprese effettuate da soggetti terzi, a condizione che vi sia un fondato sospetto di comportamenti illeciti da parte dei lavoratori.

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