Durante il Consiglio dei Ministri dell’11 maggio scorso, il Governo, con un comunicato stampa, ha approvato un disegno di legge per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Tale misura rientra tra i provvedimenti finalizzati all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e mira a semplificare 200 procedure critiche, relative a cittadini e imprese. Nello specifico, le procedure in questione sono relative a ricette elettroniche, certificati della Pubblica Amministrazione, misure per la disabilità e per il turismo. In aggiunta, il decreto introduce un’importante revisione delle attività soggette a Scia antincendio.

Procedure relative alla prevenzione incendi

Nell’ambito della prevenzione incendi, il decreto conterrà norme relative a:

  • revisione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, attualmente elencate all’allegato 1 del D.P.R. 151/2011;
  • semplificazione dei procedimenti autorizzativi per l’immissione sul mercato di prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE;
  • semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza.

La revisione delle attività soggette a Scia antincendio

Come anticipato, nell’Allegato 1 del D.P.R. 151/2011 sono riportate le Attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Per tali attività è obbligatorio intraprendere l’iter di presentazione della SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Nel caso in cui non sia possibile rispettare uno o più punti della norma, è possibile richiedere una deroga, proponendo misure alternative a quelle indicate dalla legge, ma con un livello di sicurezza equivalente. Relativamente alle attività non soggette, non si dovrà avviare alcuna procedura di prevenzione incendi e la valutazione del rischio incendio ed eventuali misure contenitive saranno competenza del datore di lavoro.

Il decreto Semplificazioni, in considerazione dell’evoluzione della normativa e delle tecnologie antincendio, introduce una modifica dei limiti di assoggettamento delle attività. Basandosi sul principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, in relazione alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio dell’attività, esso andrà a rivalutare, in particolare, quelle con minore complessità ai fini antincendio.

Le altre semplificazioni relative alla prevenzione incendi

La semplificazione dei procedimenti autorizzativi per l’immissione sul mercato di prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio è un’ulteriore misura di snellimento procedurale. Essa dovrebbe promuovere l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La misura produrrà l’aggiornamento della tabella A allegata al D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222.

Infine, come riportato nel decreto “la semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza sui prodotti rilevanti ai fini antincendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, prevede la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni agli specifici capitoli di entrata di bilancio del Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di contribuire al finanziamento dei costi correlati ai controlli e all’incentivazione del personale addetto.”

 

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