L’avanzamento tecnologico ha reso possibili la produzione e commercializzazione di nuovi ed efficaci dispositivi finalizzati alla sicurezza domestica. Oggi è sempre più facile disporre di strumenti per la protezione della propria casa e dei propri cari, efficaci e con prezzi abbordabili. Se da un lato, però, questa disponibilità può apparire incoraggiante, dall’altro ci sono degli aspetti da non sottovalutare.

Il caso dello spioncino elettronico

Uno di questi dispositivi è lo spioncino elettronico. Esso è un dispositivo dalle dimensioni contenute che, installato nella porta o vicino ad essa, svolge la stessa funzione di una telecamera puntata sul pianerottolo. Dal punto di vista pratico è una soluzione efficiente, ma con importanti risvolti nell’ambito del rispetto della privacy. Così importanti da interessare anche il Garante per la protezione dei dati personali.

Come funziona

La maggior parte degli spioncini digitali, grazie alla tecnologia wi-fi, consentono di monitorare i movimenti all’esterno della porta di casa in qualsiasi momento e, tramite una app da scaricare su smartphone, da qualsiasi luogo.

I modelli più avanzati sono addirittura in grado di:

  • offrire una visuale completa del pianerottolo grazie ad una telecamera con obiettivo grandangolare;
  • impedire di “sbirciare” l’interno dell’appartamento da fuori attraverso lo spioncino, cosa, invece, possibile col modello tradizionale;
  • controllare chi c’è davanti alla porta di casa anche al buio, grazie alla tecnologia ad infrarossi;
  • scattare foto o fare dei video ad eventuali persone sospette;
  • avvisare dell’arrivo di qualcuno, rilevato tramite sensore di movimento.

Spioncino elettronico e privacy

Intervenuto sull’argomento, l’Autorità Garante ha fatto le seguenti osservazioni. Rispetto alla sua funzione primaria, il Garante ha rilevato che non c’è alcuna differenza tra lo spioncino tradizionale e quello digitale: entrambi consentono di vedere chi c’è fuori dalla porta, volontà assolutamente legittima per chi si trova all’interno dell’abitazione. La privacy altrui non viene compromessa dal solo fatto di poter osservare, ma da cosa si osserva. Infatti, il limite del consentito non viene superato fintanto che si conserva l’angolo visuale dell’occhio umano. La tecnologia non deve consentire di allargare questa angolatura o di ottenere inquadrature che sarebbero impossibili per una persona.

La seconda osservazione è relativa al trattamento dei dati raccolti dalla telecamera integrata nello spioncino. Difatti, volendo utilizzare questo strumento come dispositivo di protezione e sicurezza, si deve essere consapevoli che osservare, ma soprattutto registrare i movimenti che avvengono fuori dalla porta, senza un giustificato motivo, non è legittimo e può costituire il reato di interferenza illecita nella vita privata.

Le indicazioni del Garante

Secondo le Linee Guida 3/2019 e la Faq 10 del 2020 sulla videosorveglianza, il principio generale da seguire è quello secondo cui: «Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) – non si applicano le norme previste dal Codice della privacy”.

E ancora: “non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello ma è necessario che il sistema sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo”.

Ne consegue che, per non incorrere in problematiche di natura legale, sia sufficiente astenersi dal trattamento dei dati (e quindi non registrare o condividere immagini riprese dallo spioncino) e fare attenzione, in fase di installazione, a settare correttamente l’angolo visuale della telecamera integrata nello spioncino.

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