Nell’ambito del progetto di ampliamento e riorganizzazione della normativa antincendio, il 25 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 14 ottobre 2021 del Ministero dell’Interno. Il provvedimento dispone l’approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico e contenenti “altre attività”, diverse dai musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Dal momento della sua entrata in vigore, il 24 novembre 2021, il Decreto modificherà il Codice di Prevenzione Incendi, con l’inserimento della nuova Regola Tecnica “Altre attività in edifici tutelati”.

Applicazione delle nuove norme tecniche

Le nuove norme tecniche, dettate dal DM 14 ottobre 2021, si applicano agli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, contenenti una o più attività fra quelle riportate nell’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto o di nuova realizzazione. Sono esclusi:

  • Musei
  • Gallerie
  • Esposizioni
  • Mostre
  • Biblioteche
  • Archivi

Per queste ultime attività esiste, infatti, un’apposita RTV, in vigore dal 21 agosto 2020, che abbiamo ampiamente trattato nel post “In vigore la nuova regola tecnica per edifici sottoposti a tutela”.

Proroga dell’adeguamento per edifici tutelati

Si ricorda inoltre che, a luglio 2021, in risposta ad un quesito, i Vigili del Fuoco hanno pubblicato una nota che, sulla base della Legge di Bilancio 2019, fissa la proroga per l’adeguamento antincendio degli edifici tutelati al 31 dicembre 2022.

Nel frattempo i responsabili delle attività, in caso di difformità tra stato di fatto e prescrizioni della norma corrente, dovranno attuare misure compensative sul rischio aggiuntivo.

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