Negli ultimi anni ci siamo abituati a vedere sempre più spesso cartelli informativi per la videosorveglianza nelle nostre città. Con la diffusione delle telecamere per la vigilanza urbana e privata e l’affermarsi della disciplina sulla privacy, essi sono entrati a far parte del nostro immaginario. Hanno subito diverse variazioni, fino ad arrivare alla loro ultima versione all’inizio di quest’anno. Essi sono obbligatori in tutti i casi in cui siano installati impianti di videocontrollo, al fine di avvisare gli utenti della possibilità di essere ripresi.

Un recente fatto chiarisce ulteriormente la natura di tale informativa. Una società della provincia di Reggio Emilia ha ricevuto un avviso di accertamento da parte della Ica (Imposte comunali affini) S.r.l. per infedele denuncia e ritardato pagamento delle imposte di pubblicità relative ai cartelli informativi per la videosorveglianza collocati sulla recinzione dell’immobile dell’azienda. Ritenendo che l’avviso fosse illegittimo, la società ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Reggio Emilia.

La Commissione ha accolto la richiesta della ricorrente, che chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato, condividendone le argomentazioni. Essa infatti sosteneva che l’affissione delle targhe collocate sulla recinzione era obbligatoria in base alla normativa prevista dal Regolamento europeo sulla Privacy, al fine di segnalare la sussistenza di un’area videosorvegliata.

Sebbene la Ica S.r.l. si sia costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e riaffermando che il nome indicato sui cartelli affissi costituisce un messaggio pubblicitario, la CTP ha confermato la propria posizione. Il presupposto di tale scelta è costituito dall’articolo 17, lettera i) del dlgs 507/1993 che prevede che “sono esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie“.

Con sentenza n.186/2021, depositata il 14/07/2021, la Commissione ha pertanto stabilito che i cartelli informativi per la videosorveglianza, anche se riportano il nome dell’azienda, non costituiscono pubblicità e di conseguenza non sono soggetti alle relative imposte.

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