Con Decreto del 14 febbraio 2020, pubblicato il 6 marzo scorso, sono state aggiornate le RTV della sezione V del Codice di Prevenzione Incendi. Il Ministro dell’Interno con tale atto ha modificato, operando una sostituzione integrale, le seguenti Regole Tecniche:

  • V.4: uffici;
  • V.5: attività ricettive turistico – alberghiere;
  • V.6: autorimesse;
  • V.7: attività scolastiche;
  • V.8: attività commerciali.

Tale revisione si era resa necessaria in seguito all’aggiornamento del Codice di Prevenzione Incendi, al fine di rendere il più omogenei possibile tutti i contenuti normativi in materia.

Il DM 14/2/2020 non comporta l’obbligo di adeguamento per uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino essere state progettate in osservanza delle precedenti regole tecniche verticali, o che alle stesse siano state dichiarate conformi.

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