È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.170 del 24 luglio) il Decreto 14 luglio 2015 del Ministero dell’Interno che riporta la Regola tecnica di Prevenzione Incendi per attività turistico-alberghiere con posti letto superiori a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto.

Scopo

Questo testo aggiorna le disposizioni del Decreto del Ministero dell’Interno 9 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”, semplificando i requisiti antincendio per queste particolari strutture. L’obiettivo della nuova regola tecnica è quello di realizzare e gestire le strutture turistiche ricettive, con posti letto superiore a 25 e fino a 50, al fine di salvaguardare persone e beni contro i rischi antincendio, in modo da:

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Le semplificazioni valgono anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di queste particolari strutture, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50% (vedi art. 4), ma resta salva la facoltà del responsabile delle attività di optare per l’applicazione delle disposizioni del DM 9/4/1994.

Piano di adeguamento antincendio

Nelle disposizioni finali della regola tecnica (Art. 6) si fa riferimento all’attuazione del piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, previsto dal DM 16/3/2012: per l’applicazione di quest’ultimo, si applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi contenuta nell’Allegato al DM 14 luglio 2014 con le modalità e i tempi fissati dal DM 16 marzo 2012.

Le disposizioni di cui al decreto 14 luglio 2015 entreranno in vigore in data 22 agosto 2015.


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