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Fino a 1 anno di arresto e €100.000 di multa per l’illecita detenzione dei sistemi antincendio contenenti Halon e HCFC.

Così prevede  il decreto Legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27/09/2013. Si tratta del DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108 avente come titolo “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono”, entrato in vigore il 12/10/2013.

In relazione alla detenzione illecita di gas lesivi per l’ozono, l’art. 5 – comma 2 – della norma recita:  “Salvo che il fatto costituisca più’ grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, e’ punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino a 100.000 euro.”

 

Pertanto questa disposizione di legge istituisce l’obbligo, per chiunque detenga a qualsiasi titolo gas florurati, di conferirli ad un centro di raccolta autorizzato entro 6 mesi dal 12/10/2013. Per quanto riguarda i sistemi di protezione antincendio i gas da eliminare definitivamente, tramite il conferimento, sono: Halon 1211, Halon 1301, NAF S III®, ecc.

Inoltre, l’art. 13 comma 3 ribadisce che le attività di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione debbano essere svolte da aziende che hanno aderito agli Accordi di Programma di cui all’art. 6, comma 5 della L 549/94.

Visualizza il testo integrale del D.Lgs. 108 del 12 settembre 2013

Visualizza il testo integrale del Regolamento CE 1005/2009


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