In tema di videosorveglianza, abbiamo affrontato in più occasioni la questione dell’utilizzo di telecamere, sia in ambito domestico, nel post “Videosorveglianza in ambito domestico: le regole da seguire”, che in ambito condominiale, nell’articolo “Telecamere condominiali, non serve l’unanimità dell’assemblea”. Come spesso accade, però, la giurisprudenza offre nuovi spunti di riflessione e chiarimenti relativi a circostanze non sempre lineari.

É il caso, ad esempio, della situazione in cui l’installazione di una o più telecamere sia relativa a esercizi commerciali che si trovano al piano terreno di un condominio. Senza dubbio le esigenze di sicurezza di un negozio sono molto diverse di quelle di un edificio per appartamenti, ma come possono conciliarsi con le pretese di privacy dei residenti? Vediamo le circostanze reali e le posizioni assunte dal Tribunale per dirimere la questione.

Videosorveglianza in condominio: il caso del negozio al piano terra

La vicenda in esame è quella di un negozio all’interno di un condominio, ma con ingresso su strada, situato nel centro della città. Per questioni di sicurezza, legate al considerevole afflusso di clienti, nonché al valore della merce in vendita, la società che gestisce l’attività ha deciso di installare una telecamera all’esterno del negozio. Consapevole delle implicazioni con la privacy, la stessa società ha fatto posizionare tale telecamera in modo che riprendesse esclusivamente le aree di propria competenza.

Nonostante tale accortezza, il Condominio ha deciso di fare ricorso per ottenere la rimozione del sistema di videosorveglianza. Le motivazioni addotte dal Condominio sono la mancata deliberazione sulla legittimità di tale impianto dal punto di vista della privacy, nonché un abuso della cosa comune perché il dispositivo è stato installato in facciata, cioè una parte comune dell’edificio.

In risposta a tali osservazioni, la società commerciale ha sostenuto la tesi della legittimità dell’impianto in quanto lo stesso è destinato ad uso esclusivo del negozio e quindi la normativa in tema di delibere sull’installazione di soluzioni condominiali non troverebbe applicazione. Infatti, l’art. 1122 ter Codice Civile disciplina la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte del Condominio nel suo stesso interesse, ma non può in alcun modo disciplinare le singole decisioni dei privati. In aggiunta la difesa ha evidenziato come la telecamera adottata sia fissa, cioè senza alcuna possibilità di variazione o ampliamento della visuale, e orientata sugli ingressi del negozio.

Le conclusioni della giurisprudenza

Per il Tribunale non vi è stato alcun dubbio circa il fatto che l’impianto di videosorveglianza sia ad uso esclusivo del negozio. Da ciò è derivata la conclusione che il suddetto art. 1122 ter C.C. non possa in alcun modo trovare applicazione al caso specifico.

Dal punto di vista della privacy, l’istallazione della telecamera, in considerazione delle accortezze adottate, non costituisce in nessun modo violazione dei diritti dei condomini. Essa, inoltre, dall’esame degli interessi coinvolti, è risultata proporzionata alle esigenze di sicurezza del negozio.

Infine, riguardo la contestazione del Condominio di abuso della cosa comune, anch’essa non è risultata fondata poiché l’utilizzo del bene è conforme alle indicazioni dell’art. 1102 C.C. che indica che ognuno “può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto“.

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