F-Gas-penguin


Entro il 31 maggio 2014 dovrà essere compilata ed inviata la “Dichiarazione F-gas”  relativa all’anno 2013 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS).

L’adempimento  è a carico degli operatori delle suddette apparecchiature (come stabilito all’art. 16, comma 1 del DPR 43/2012, recante attuazione del Regolamento CE 842/2006). La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). A tal fine la pagina web ISPRA dedicata alla dichiarazione F-gas è stata recentemente aggiornata con le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione 2014 e l’elenco delle FAQ.

Si ricorda che il Regolamento CE n. 842/2006 all’art.2, comma 6, definisce “operatore” una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal regolamento stesso. L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (a titolo esemplificativo, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere, compreso il potere finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Il D.P.R. 43/2012 all’art 2, comma 2, stabilisce che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Per ulteriori informazioni e approfondimenti, vi rimandiamo alle pagine web del Ministero dell’Ambiente dedicate all’attuazione in Italia del Regolamento F-gas.


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