Febbraio da sempre è considerato il mese delle settimane bianche. Gli amanti della neve si riversano sulle piste da sci e le attività ricettive lavorano a pieno ritmo. Come gli hotel, le pensioni e i b&b, anche i rifugi alpini, oltre ad offrire ristoro ad alta quota, devono garantire la sicurezza degli avventori.
A tal proposito, il 31 dicembre 2023 è scaduto il primo termine per l’adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti che consisteva in un allineamento parziale alle prescrizioni previste dal D.M. 3 marzo 2014, che ha modificato il titolo IV del D.M. 9 aprile 1994, ovvero la Regola Tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere.

Il secondo e ultimo termine entro il quale mettersi in regola con la normativa scadrà il 31 dicembre 2025.

Rifugi alpini: attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi

Sulla base dell’allegato 1 del D.P.R. 151/2011, i rifugi alpini rientrano nell’Attività 66, di seguito dettagliatamente descritta:

  • Attività 66.1.A : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto (fino a 50 posti-letto).
  • Attività 66.2.B : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 posti-letto (fino a 100 posti-letto).
  • Attività 66.3.B : Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
  • Attività 66.4.C : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto.

Scaduto il 31 dicembre 2023 il primo termine per l’adeguamento antincendio

Il Decreto Milleproroghe 2023, aveva fissato al 31 dicembre 2023 il primo termine per l’adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti con capienza superiore a venticinque posti letto.
Entro questa data, tali strutture dovevano adeguarsi ai seguenti punti, indicati dall’art. 2, comma 2, lettera a) della regola tecnica:

  • 9 – Impianti Elettrici;
  • 11.2 – Estintori;
  • 13 – Segnaletica di Sicurezza;
  • 14 – Gestione della Sicurezza;
  • 15 – Addestramento del Personale;
  • 17 – Istruzioni di Sicurezza.

Entro il 31 dicembre 2025 l’adeguamento riguarderà poi tutti i restanti punti della regola tecnica.

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