A poche settimane dal Decreto 15 maggio 2020, contenente la nuova RTV per le autorimesse, è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto 10 luglio 2020, decreto di approvazione della nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. 

La nuova Regola Tecnica per edifici tutelati, entrata in vigore il 21 agosto 2020, modifica la sezione V “Regole tecniche verticali” del Codice di Prevenzione incendi, con l’aggiunta del capitolo «V.10 – Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi».

ALLEGATO 1 DEL DM 10 LUGLIO 2020: DEFINIZIONI 

Nell’allegato 1 del DM 10 Luglio 2020 viene fornita una definizione di “Bene tutelato” quale bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela previste dal decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004. Contestualmente viene specificato che sono compresi anche gli eventuali arredi di interesse culturale come mobili e tendaggi.

Nell’allegato vengono date anche le seguenti definizioni:

  • Musei o gallerie: strutture permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
  • Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati permanentemente all’esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili ed opere d’arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico;
  • Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
  • Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali d’interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
  • Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati.

REGOLA TECNICA PER EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA: CAMPO DI APPLICAZIONE

Le indicazioni della regola tecnica verticale per i beni tutelati possono essere applicate alle attività individuate al numero 72 dell’allegato 1 del DPR n. 151/2001. L’ambito di applicazione ricomprende sia le attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto che quelle di nuova realizzazione. La nuova Regola Tecnica per edifici sottoposti a tutela può essere applicata anche in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al DM 20 maggio 1992, n. 569 e al DPR 30 giugno 1995, n. 418.
Infine, sono escluse dall’applicazione della nuova RTV le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate ad ospitare musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi.

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