Negli ultimi mesi la quotidianità, seppure più lenta e monotona, è diventata straordinaria. Non si parlava e non si scriveva di altro che non fosse l’emergenza sanitaria. Anche il nostro blog è stato “contagiato” dal virus e, per settimane, abbiamo voluto fornire continui aggiornamenti sulle soluzioni per il contenimento del rischio. Ora però, grazie all’andamento più rassicurante dei contagi, possiamo e vogliamo ricominciare a parlare di normalità.

Ecco perché, a più di un mese dalla sua pubblicazione, oggi cercheremo di recuperare il tempo perduto, parlando della nuova RTV per gli asili nido. Con Decreto del 6 aprile 2020, sono state approvate infatti le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, norme che confluiranno nella sezione V del Codice di Prevenzione Incendi. Quest’ultimo viene dunque modificato con l’inserimento all’art. 5, contenente l’elenco delle attività soggette, della voce corrispondente agli asili nido, precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione.

Attività soggette alla nuova RTV per gli asili nido

Le disposizioni, contenute all’allegato 1 del DM 6 aprile 2020, si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, oppure a quelli di nuova realizzazione. Entrambi vengono classificati in base all’altezza massima degli edifici che li contengono e suddivisi in aree con caratteristiche specifiche a seconda delle funzioni che accolgono.

Per questo tipo di attività, nella valutazione del rischio di incendio, si deve tenere conto della particolare vulnerabilità e delle ridotte capacità motorie degli occupanti, condizioni che escludono che essi possano raggiungere autonomamente un luogo sicuro. Questa premessa diviene dunque l’elemento fondamentale nella progettazione delle vie di fuga e della strategia antincendio.

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