Nel settore della Sicurezza, i sistemi per la misurazione della temperatura corporea rappresentano senza dubbio la novità più interessante del momento e in quanto tale sono uno dei temi maggiormente trattati e discussi. Anche noi li abbiamo presentati di recente, cercando di delineare un quadro generale del loro funzionamento e della loro efficacia. Ne abbiamo vagliato gli aspetti tecnici, confrontando le proposte dei diversi produttori, nonché le possibili integrazioni, come nel post “Kronotech: controllo accessi e rilevamento della febbre”.

Per avere una visione completa però, è doveroso valutare anche le implicazioni dei sistemi di misurazione della febbre con la disciplina della privacy. Tali sistemi infatti sono composti da telecamere a due ottiche, una che restituisce l’immagine visibile (come una normale telecamera) e una che rileva l’immagine termica. I due sensori lavorano in modo sincrono: quello tradizionale analizza l’immagine e individua i volti umani presenti nella scena, mentre quello infrarosso restituisce i valori di temperatura misurati. Le informazioni raccolte vengono poi combinate, fornendo per ciascun viso la relativa temperatura. Il sistema si trova dunque a trattare due diverse tipologie di dati: quelli relativi alla rilevazione del volto e quelli che emergono dalla corrispettiva misurazione della febbre.

Rilevazione della febbre e privacy: come orientarsi?

Pur trovandoci in una situazione di emergenza e non avendo ancora chiaro quale sarà il quadro delle disposizioni alla fine di questo periodo, per operare nel rispetto dei principi fondamentali del GDPR si dovranno avere le seguenti accortezze: 

  • In primo luogo si dovrà fare un distinguo fra personale dipendente e visitatori, gestendo le comunicazioni in modo specifico per l’una e l’altra categoria. I primi dovranno essere tempestivamente avvisati dell’utilizzo di sistemi per la rilevazione della febbre a mezzo di comunicazioni interne, mentre per i secondi dovrà essere studiata apposita cartellonistica;
  • Settare il sistema seguendo le indicazioni del DPCM, nello specifico impostando termo-scanner o termocamere su una temperatura limite di 37,5°; 
  • Affidare la gestione del sistema di misurazione a soggetti autorizzati, preferibilmente dipendenti dell’azienda, che abbiano una formazione in ambito sanitario o almeno delle conoscenze di base in primo soccorso. Questi soggetti dovranno inoltre essere formati sia sulle procedure da adottare per misurare in modo puntuale la temperatura in un soggetto potenzialmente ammalato di COVID-19, sia sulle specifiche modalità di trattamento dei dati sanitari; 
  • Nel caso in cui la rilevazione della temperatura debba necessariamente essere data in gestione a terzi, deve essere predisposto un protocollo per la nomina del responsabile esterno. Anche in questo caso il soggetto deve aver ricevuto la formazione elencata al punto precedente;
  • Garantire sempre il rispetto della dignità dell’individuo. Nel caso in cui siano rilevati valori anomali e si renda necessario un secondo controllo sanitario più accurato, questo deve essere effettuato in una stanza apposita;
  • Laddove possibile, come suggerito dal principio della “privacy by design”, evitare la conservazione dei dati sensibili raccolti oppure ridurre al minimo la durata del trattamento; 
  • Assolvere gli obblighi di informativa relativa alle modalità di conservazione dei dati.

Va da sé che l’utilizzo delle termocamere per la misurazione “rapida” della temperatura corporea è una soluzione studiata per affiancare e rafforzare le misure organizzative già messe in atto dalle aziende e dagli enti, nel rispetto della disciplina della privacy. In attesa che il Garante si esprima, dando indicazioni specifiche in materia, l’osservanza ai principi generali del GDPR dovrebbe essere sempre garantita. 

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