Il convertito D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 febbraio scorso, meglio noto come Decreto Milleproroghe, stabilisce una nuova proroga per l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive con più di 25 posti letto.

L’adeguamento in questione negli ultimi due anni ha subito svariati posticipi. Come raccontato nel nostro post “Strutture ricettive con più di 25 posti letto: adeguamento alle norme antincendio“, la Legge di Bilancio 2018 aveva già approvato un primo rinvio al 30 giugno 2019 per le strutture che avessero presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la Scia parziale entro il 1 dicembre 2018. 

Un anno dopo, la Finanziaria 2019 dava nuove indicazioni relativamente a strutture ricettive e Scia antincendio. Nello specifico stabiliva un ulteriore proroga al 31 dicembre 2019, previa presentazione di Scia parziale entro il 30 giugno 2019, per le strutture ricettive turistico-alberghiere nelle aree emergenziali, cioè quelle localizzate “nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018”.

I nuovi termini previsti dal Decreto Milleproroghe

Il Decreto Milleproroghe, convertito con Legge 28 febbraio 2020, all’articolo 3, comma 5, modifica la lettera i) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, stabilendo quanto segue:

  1. le attività ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, avranno tempo per adeguarsi alle norme di prevenzione incendi fino al 31 dicembre 2021, previa presentazione della Scia parziale entro il 30 giugno 2020. Tale Scia dovrà attestare il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
    • resistenza al fuoco delle strutture;
    • reazione al fuoco dei materiali;
    • compartimentazioni; corridoi;
    • scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio;
    • vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
    • vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito;
  2. le strutture in aree emergenziali, ovvero quelle nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 2 ottobre 2018, dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e in specifici comuni sempre colpiti da eventi sismici, dovranno aver completato l’adeguamento entro il 30 giugno 2022, presentando la Scia parziale entro il 31 dicembre 2020;
  3. infine per i rifugi alpini viene posticipato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per la presentazione, da parte dei responsabili delle nuove attività, dell’istanza preliminare in materia di valutazione dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché di modifiche a quelli esistenti, che comportino un peggioramento delle condizioni di sicurezza antincendio.

Conclusioni

Nonostante questa nuova proroga per l’adeguamento antincendio, anche in considerazione dell’obbligo di presentazione della Scia parziale, i titolari di strutture turistico-ricettive dovranno comunque iniziare a pianificare gli interventi necessari, per non trovarsi impreparati rispetto alle nuova scadenze. La Sicurezza delle persone, oltre che dei beni, è un obiettivo fondamentale, ma costoso. Questo ulteriore rinvio si configura come un’occasione per programmare efficacemente le attività di adeguamento, dilazionandone la spesa e l’impegno. 

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