Nell’ambito dell’esame parlamentare del D.L. 59/2019 “Cultura e Sport”, prossimo alla conversione in legge, è stato introdotto un riferimento alle proroghe all’adeguamento antincendio di scuole e asili nido. All’interno del testo del decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2019, è stato inserito l’articolo 4bis nel quale sono indicati i relativi limiti temporali.

Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido

L‘articolo 4-bis prevede l’adozione di un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Contestualmente all’adozione di tale piano, il termine per l’adeguamento, nei casi in cui non si sia già proceduto, viene prorogato al 31 dicembre 2021 per le scuole e al 31 dicembre 2019 per degli asili nido. Con decreto interministeriale sono definite inoltre le misure gestionali di mitigazione del rischio, da adottare fino alla conclusione dei lavori di adeguamento. Nel rispetto dei termini ultimi previsti, vengono stabilite inoltre scadenze differenziate per il completamento dei lavori.

Col D.L. “MIlleproroghe” del luglio 2018 era già stato stabilito uno slittamento dei termini di adeguamento che, precedentemente, erano fissati al 31 dicembre 2017. Come descritto nel post “Adeguamento antincendio per scuole e asili nido: pubblicato il DM 21 Marzo 2018”, in occasione di quella prima scadenza, con lo scopo di rendere meno complicato il processo di adeguamento, i Ministeri dell’Interno e dell’Istruzione avevano pubblicato un apposito decreto, contenente le indicazioni programmatiche, suddivise in tre livelli di priorità.

Le indicazioni programmatiche dettate dal D.M. 21 Marzo 2018

Il provvedimento stabilisce tre livelli di priorità programmatica per le scuole:

  • livello di priorità A: osservanza delle disposizioni del DM 26 agosto 1992 relative a impianto elettrico di sicurezza, sistemi di allarme, estintori, segnaletica di sicurezza e norme di esercizio;
  • livello di priorità B: osservanza delle disposizioni DM 26 agosto 1992 relative a spazi per esercitazioni, spazi per depositi, spazi per l’informazione e le attività parascolastiche, spazi per servizi logistici e infine impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;
  • livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.

Altrettanti sono i livelli di priorità programmatica per gli asili nido:

  • livello di priorità A: osservanza delle disposizioni del DM 16 luglio 2014 relative a servizi di sicurezza, illuminazione di sicurezza, estintori, allarme acustico, segnaletica di sicurezza, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, informazione e formazione antincendio;
  • livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza e servizi di sicurezza;
  • livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.

Nonostante le più recenti proroghe all’adeguamento antincendio di scuole e asili nido, le indicazioni del DM 21 Marzo 2018 rimangono valide, fornendo un utile strumento, non solo agli Enti proprietari degli edifici per la programmazione delle attività , ma anche ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e congrue.

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