Videosorveglianza sul luogo di lavoro: tutti i passaggi

L’installazione di impianti di videosorveglianza sul luogo di lavoro è un tema che abbiamo affrontato in diversi articoli. A partire dalla riformulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che ha fatto venire meno il divieto generale di utilizzo di tali impianti, ne abbiamo seguito tutti gli sviluppi. Nel gennaio 2018, nel post “Videosorveglianza: aggiornato il modulo di autorizzazione per impianti audiovisivi” abbiamo messo a vostra disposizione l’ultima versione della modulistica da presentare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Nel marzo dello stesso anno, vi abbiamo parlato delle indicazioni operative inerenti la videosorveglianza e il controllo a distanza dei lavoratori, contenute nella Circolare 5/2018 dell’INL

Le nuove indicazioni dell’interpello 3/2019

L’interpello n.3 dell’8 maggio 2019, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, introduce una novità nella normativa di settore. Esso infatti nasce come risposta alla richiesta di un chiarimento in merito alla configurabilità del silenzio-assenso nelle procedure di autorizzazione per l’installazione di telecamere sul luogo di lavoro. 

La regola del silenzio-assenso è prevista dalla Legge n. 241/1990, secondo la quale, per poter installare impianti di videosorveglianza o strumenti per il controllo dell’attività lavorativa, è sufficiente il silenzio dell’amministrazione competente che vale quindi come autorizzazione implicita.

L’interpello del Ministero del Lavoro stabilisce invece inequivocabilmente che, per installare lecitamente un sistema di videosorveglianza sul luogo di lavoro, è necessaria l’autorizzazione esplicita dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e nega quindi la configurabilità del silenzio-assenso.

In conclusione, la normativa diventa più stringente. Nei mesi scorsi, l’Ispettorato, con successivi aggiornamenti, ha dimostrato una volontà di rinnovamento che ha facilitato i titolari di azienda che vogliono tutelarsi tramite l’utilizzo di impianti audiovisivi. Tali esigenze di sicurezza però non devono andare a discapito del rispetto dei diritti dei lavoratori. Negando il ricorso al silenzio-assenso, l’interpello 3/2019 punta ad evitare che l’attività lavorativa venga controllata in modo improprio e ingiustificato, garantendo quindi la tutela del diritto alla privacy di tutti i presenti sul luogo di lavoro. 

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