Lo scorso 24 gennaio è entrato in vigore il DPR 146/2018 che recepisce il Regolamento UE 517/2014  sui gas fluorurati a effetto serra ed abroga il precedente DPR 43/2012. Tra le novità principali del nuovo Decreto vi è l’istituzione di una Banca Dati, gestita dalle Camere di Commercio competenti, a cui dovranno essere trasmessi, per via telematica, i dati relativi alle vendite di F-gas e alle apparecchiature che li contengono.

In particolare, entro il 24 luglio 2019 dovrà essere istituita la Banca Dati di Vendita che dovrà riportare:

  1. i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, in caso di aziende non soggette ad obbligo di certificazione, delle persone fisiche;
  2. le quantità e la tipologia di gas fluorurato venduto.

Dovranno provvedere all’iscrizione le imprese che forniscono tali gas per le attività di installazione, manutenzione o collaudo degli impianti agli utilizzatori finali.

Entro il 24 settembre 2019 verrà invece costituita la Banca Dati delle Apparecchiature, nella quale dovranno essere inserite, a cura dell’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione, dalla persona fisica certificata, le informazioni relative alle attività di installazione, controllo, manutenzione, riparazione e/o smantellamento delle seguenti apparecchiature contenenti f-gas:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione;
  • apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici.

Entro 30 giorni dalla fine delle attività, si dovranno registrare una serie di dati che individuino univocamente la tipologia di attività e di apparecchiatura che è stata oggetto di intervento, come la data e il luogo delle operazioni, l’anagrafica dell’addetto, il codice di identificazione dell’apparecchiatura e le informazioni fondamentali sulle quantità e tipologie di gas fluorurati utilizzati o recuperati. In conseguenza della costituzione di tale Banca Dati non sarà più necessario mantenere aggiornato il registro dell’impianto compilato fino ad ora.

Il DPR 146/2018 conferma invece le indicazioni relative agli obblighi di iscrizione al Registro Telematico Nazionale F-Gas e agli obblighi di attestazione e certificazione per talune categorie di imprese e persone fisiche e stabilisce il 24 settembre 2019 come termine ultimo per i soggetti iscritti al registro ma non ancora certificati per ottenere il certificato definitivo. Dopo quella data, chi non avrà ottemperato a tale obbligo verrà automaticamente cancellato dal registro.

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