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In una precedente news di gennaio, avevamo richiamato l’obbligo di dismissione di tutte le sostanze dannose per l’ozono, quali HALON e HCFC, obbligo introdotto dal DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108 avente come titolo: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono”, entrato in vigore il 12/10/2013.

Tale decreto istituiva l’obbligo, per chiunque detenesse a qualsiasi titolo gas fluorurati, di conferirli a un centro di raccolta autorizzato entro sei mesi dal 12/10/2013.  Per quanto riguarda i sistemi di protezione antincendio i gas da eliminare definitivamente, tramite il conferimento a Centro di Raccolta autorizzato, erano: Halon 1211, Halon 1301, NAF S III®, ecc.

Come prevedibile, o meglio come spesso accade nel nostro Belpaese, è stata introdotta una proroga!  

Il decreto legge 91/2014 (pubblicato in Gazzetta n.144 del 24-6-2014) introduce molte disposizioni che incidono in materia ambientale, e non solo, in particolare l’articolo 11 ritorna sulle  misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio.

Al comma 5 di tale articolo sono elencate le modifiche apportate al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108:

  • È aggiunto l’Allegato I (allegato al DL 91/2014 – Formato per la denuncia degli utenti finali di cui all’articolo 5 comma 2 bis del D.lgs. 108/2013).
  • All’articolo 5 del D.lgs. 108/2013, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente «2-bis. – Il termine di sei mesi di cui al comma precedente è differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre  2014, ai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l’ubicazione dell’impianto, la natura e la quantità’ della sostanza secondo il formato di cui all’allegato I al presente decreto.».

Di fatto questo addendum differisce la scadenza dell’obbligo di dismissione di ulteriori 9 mesi (oltre ai 6 inizialmente previsti dal D.lgs. 108/2013) procrastinandola al 12/01/2015.

Visualizza il testo del D.Lgs. 108/2013

Visualizza il testo del D.L. 91/2014

Visualizza il testo integrale del Regolamento CE 1005/2009


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